Il Consiglio deve:

  • a)sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le istruzioni dell'Assemblea ed adempiere i doveri e le obbligazioni che gli siano assegnati dalla presente Convenzione;
  • c)stabilire la propria organizzazione e le regole di procedura;
  • d)nominare e stabilire le funzioni di un Comitato per i Trasporti Aerei, scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio e responsabile verso di questo;
  • e)stabilire una Commissione per la Navigazione Aerea, ai sensi del Capitolo X;
  • f)amministrare le finanze dell'Organizzazione secondo le disposizioni dei Capitoli XII e XV;
  • g)fissare gli emolumenti del Presidente del Consiglio;
  • h)nominare un agente esecutivo principale, col titolo di Segretario Generale, e provvedere alla nomina dell'altro personale necessario, ai sensi del Capitolo XI;
  • i)richiedere, riunire, esaminare e pubblicare le informazioni relative al progresso della navigazione aerea ed all'esercizio dei servizi aerei internazionali, ivi comprese le notizie riguardanti i costi di esercizio ed i particolari delle sovvenzioni accordate alle aviolinee da parte di fondi pubblici;
  • j)riferire agli Stati contraenti ogni violazione della presente Convenzione cosi' come ogni inosservanza delle raccomandazioni o determinazioni del Consiglio;
  • k)riferire all'Assemblea ogni violazione della presente Convenzione, qualora uno Stato contraente abbia trascurato di prendere le misure adatte entro un periodo di tempo ragionevole dopo la comunicazione della violazione stessa;
  • l)adottare, in applicazione delle disposizioni del Capitolo VI della presente Convenzione, gli standards internazionali ed i sistemi pratici raccomandati; disporli, per comodita', come Allegati alla presente Convenzione; e notificare a tutti gli Stati contraenti le misure prese;
  • m)esaminare le raccomandazioni della Commissione per la Navigazione Aerea relative all'emendamento degli Allegati e prendere le misure adatte, ai sensi del Capitolo XX;
  • n)esaminare ogni questione relativa alla Convenzione che possa essergli proposta da uno Stato contraente.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art54 · fonte del testo