Il Consiglio deve:
- a)sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le istruzioni dell'Assemblea ed adempiere i doveri e le obbligazioni che gli siano assegnati dalla presente Convenzione;
- c)stabilire la propria organizzazione e le regole di procedura;
- d)nominare e stabilire le funzioni di un Comitato per i Trasporti Aerei, scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio e responsabile verso di questo;
- e)stabilire una Commissione per la Navigazione Aerea, ai sensi del Capitolo X;
- f)amministrare le finanze dell'Organizzazione secondo le disposizioni dei Capitoli XII e XV;
- g)fissare gli emolumenti del Presidente del Consiglio;
- h)nominare un agente esecutivo principale, col titolo di Segretario Generale, e provvedere alla nomina dell'altro personale necessario, ai sensi del Capitolo XI;
- i)richiedere, riunire, esaminare e pubblicare le informazioni relative al progresso della navigazione aerea ed all'esercizio dei servizi aerei internazionali, ivi comprese le notizie riguardanti i costi di esercizio ed i particolari delle sovvenzioni accordate alle aviolinee da parte di fondi pubblici;
- j)riferire agli Stati contraenti ogni violazione della presente Convenzione cosi' come ogni inosservanza delle raccomandazioni o determinazioni del Consiglio;
- k)riferire all'Assemblea ogni violazione della presente Convenzione, qualora uno Stato contraente abbia trascurato di prendere le misure adatte entro un periodo di tempo ragionevole dopo la comunicazione della violazione stessa;
- l)adottare, in applicazione delle disposizioni del Capitolo VI della presente Convenzione, gli standards internazionali ed i sistemi pratici raccomandati; disporli, per comodita', come Allegati alla presente Convenzione; e notificare a tutti gli Stati contraenti le misure prese;
- m)esaminare le raccomandazioni della Commissione per la Navigazione Aerea relative all'emendamento degli Allegati e prendere le misure adatte, ai sensi del Capitolo XX;
- n)esaminare ogni questione relativa alla Convenzione che possa essergli proposta da uno Stato contraente.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
