• a)L'Organizzazione esercitera' anche le funzioni assegnatele dall'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e dall'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, conformemente ai termini ed alle condizioni ivi stabilite.
  • b)I membri dell'Assemblea e del Consiglio i quali non abbiano accettato l'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e l'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, non avranno diritto di votare sulle questioni demandate all'Assemblea ed al Consiglio in virtu' delle disposizioni di tali Accordi.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art66 · fonte del testo