- a)L'Organizzazione esercitera' anche le funzioni assegnatele dall'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e dall'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, conformemente ai termini ed alle condizioni ivi stabilite.
- b)I membri dell'Assemblea e del Consiglio i quali non abbiano accettato l'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e l'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, non avranno diritto di votare sulle questioni demandate all'Assemblea ed al Consiglio in virtu' delle disposizioni di tali Accordi.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
