- a)La presente Convenzione e' applicabile solo agli aeromobili civili e non si applichera' agli aeromobili di Stato.
- b)Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato.
- c)Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potra' sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.
- d)Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
