• a)La presente Convenzione e' applicabile solo agli aeromobili civili e non si applichera' agli aeromobili di Stato.
  • b)Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato.
  • c)Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potra' sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.
  • d)Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art3 · fonte del testo