Ogni aeroporto di uno Stato contraente aperto al pubblico uso da parte dei propri aeromobili nazionali sara', ferme restando le disposizioni dell'art. 68, egualmente aperto alle medesime condizioni agli aeromobili di tutti gli altri Stati contraenti. Condizioni egualmente uniformi si applicheranno all'uso, da parte degli aeromobili di ogni Stato contraente, di tutte le installazioni per la navigazione aerea, ivi compresi i servizi radio e meteorologici, che siano posti all'uso pubblico per la sicurezza e la speditezza della navigazione aerea. Gli oneri imposti o autorizzati da uno degli Stati contraenti per l'uso di tali aeroporti ed installazioni per la navigazione aerea da parte degli aeromobili degli altri Stati contraenti, non debbono essere superiori:

  • a)per gli aeromobili non impiegati in servizi aerei internazionali registrati, a quelli che sarebbero pagati dai propri aeromobili nazionali dello stesso tipo impiegati in operazioni similari, e
  • b)per gli aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati, a quelli che sarebbero pagati dai propri aeromobili nazionali impiegati in similari servizi aerei internazionali. Tali oneri saranno tutti pubblicati e comunicati all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale: a condizione che, su richiesta, di uno Stato contraente che vi sia interessato, gli oneri imposti per l'uso di aeroporti e di altre installazioni siano esaminati dal Consiglio, che riferira' e fara' raccomandazioni in materia allo Stato o agli Stati interessati. Nessuna tassa, diritto, od altro onere sara' imposto da uno Stato contraente per l'esclusivo diritto di transito, d'ingresso o di uscita dal proprio territorio da parte di un aeromobile di uno Stato contraente o delle relative persone o proprieta'.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art15 · fonte del testo