Nelle circostanze previste dalle disposizioni dell'articolo 69, uno Stato contraente puo' concludere un accordo col Consiglio per dar esecuzione alle suddette raccomandazioni. Lo Stato puo' scegliere di addossarsi tutte le spese contemplate in tale accordo. Qualora lo Stato non decida in tal senso, il Consiglio puo' accettare, su richiesta dello Stato stesso, di provvedere in tutto od in parte alle spese.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
