Nelle circostanze previste dalle disposizioni dell'articolo 69, uno Stato contraente puo' concludere un accordo col Consiglio per dar esecuzione alle suddette raccomandazioni. Lo Stato puo' scegliere di addossarsi tutte le spese contemplate in tale accordo. Qualora lo Stato non decida in tal senso, il Consiglio puo' accettare, su richiesta dello Stato stesso, di provvedere in tutto od in parte alle spese.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art70 · fonte del testo