Il Consiglio puo':

  • a)ove utile e qualora l'esperienza lo abbia dimostrato auspicabile, creare commissioni subordinate per i trasporti aerei su base regionale o su altra base, e stabilire gruppi di Stati o di aviolinee mediante od attraverso cui si possa facilitare il raggiungimento degli scopi della presente Convenzione;
  • b)delegare alla Commissione per la Navigazione Aerea funzioni addizionali a quelle prescritte nella Convenzione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
  • c)condurre ricerche su tutti gli aspetti dei trasporti e della navigazione aerei che siano di importanza internazionale, comunicare i risultati di tali ricerche agli Stati contraenti, e facilitare lo scambio di informazioni fra Stati contraenti in materia di trasporti e di navigazione aerei;
  • d)studiare ogni questione relativa all'organizzazione ed all'esercizio dei trasporti aerei internazionali, ivi compresi la proprieta' e l'esercizio internazionali dei servizi aerei internazionali sulle rotte principali, e sottoporre all'Assemblea i piani relativi;
  • e)condurre indagini, dietro richiesta di qualsiasi Stato contraente, su ogni situazione che sembri presentare, allo sviluppo della navigazione aerea internazionale, degli ostacoli superabili; e, dopo tali ricerche, redigere i rapporti che possano apparire utili.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art55 · fonte del testo