Il Consiglio puo':
- a)ove utile e qualora l'esperienza lo abbia dimostrato auspicabile, creare commissioni subordinate per i trasporti aerei su base regionale o su altra base, e stabilire gruppi di Stati o di aviolinee mediante od attraverso cui si possa facilitare il raggiungimento degli scopi della presente Convenzione;
- b)delegare alla Commissione per la Navigazione Aerea funzioni addizionali a quelle prescritte nella Convenzione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
- c)condurre ricerche su tutti gli aspetti dei trasporti e della navigazione aerei che siano di importanza internazionale, comunicare i risultati di tali ricerche agli Stati contraenti, e facilitare lo scambio di informazioni fra Stati contraenti in materia di trasporti e di navigazione aerei;
- d)studiare ogni questione relativa all'organizzazione ed all'esercizio dei trasporti aerei internazionali, ivi compresi la proprieta' e l'esercizio internazionali dei servizi aerei internazionali sulle rotte principali, e sottoporre all'Assemblea i piani relativi;
- e)condurre indagini, dietro richiesta di qualsiasi Stato contraente, su ogni situazione che sembri presentare, allo sviluppo della navigazione aerea internazionale, degli ostacoli superabili; e, dopo tali ricerche, redigere i rapporti che possano apparire utili.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
