• a)La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale notifichera' la data del deposito a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
  • b)Non appena ventisei Stati, abbiano ratificato la presente Convenzione, o vi abbiano aderito, essa entrera' in vigore fra questi nel trentesimo giorno successivo al deposito del ventiseiesimo strumento. Nei riguardi degli Stati che ratifichino in seguito, essa entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica.
  • c)Sara' compito del Governo degli Stati Uniti d'America, di notificare al governo di ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti la data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art91 · fonte del testo