Il Consiglio puo', in nome dell'Organizzazione, concludere accordi con gli altri organismi internazionali per il mantenimento di servizi comuni e per accordi comuni relativi al personale e, con l'approvazione dell'Assemblea, puo' concludere quegli altri accordi che possano facilitare il lavoro dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
