Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento liberarsi dalle obbligazioni contratte in virtu' dell'art. 70, ed assumersi gli aeroporti e le altre installazioni che il Consiglio abbia fornito nel proprio territorio a norma delle disposizioni degli articoli 71 e 72, pagando a tale Consiglio una somma che il Consiglio stesso consideri ragionevole nel caso specifico. Ove lo Stato consideri irragionevole tale somma fissata dal Consiglio, esso puo' appellarsi all'Assemblea contro la decisione del Consiglio, e l'Assemblea puo' confermare o modificare tale decisione.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art75 · fonte del testo