Art. 102 c.p.c. — Litisconsorzio necessario

[1]Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

[2]Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito. ((118))

[3]---------------- AGGGIORNAMENTO (118) La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Corte di cassazione

73 pronunce che riguardano l’art. 102 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24287/2026

    31 luglio 2026

    In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile.

    Art. 102 c.p.c. · Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di luglio 2026, p. 94

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24182/2026

    28 luglio 2026

    Nel giudizio volto ad ottenere il rilascio di un bene immobile, di cui si deduca l'occupazione sine titulo, quale conseguenza della nullità del contratto che ne legittimava il godimento, vi è litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti contraenti, benché la condotta di occupazione sia astrattamente imputabile a ciascuno di essi.

    Art. 102 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 90

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23890/2026

    22 luglio 2026

    Qualora due litisconsorti necessari abbiano interposto distinti appelli, fondati su identiche questioni, avverso la medesima sentenza - l'uno esaminato nel merito e rigettato, l'altro dichiarato inammissibile -, il ricorso per cassazione proposto dall'appellante incidentale tardivo che lamenti unicamente la declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, senza censurare le ragioni di rigetto dell'appello principale, è inammissibile per difetto di interesse, poiché, quand'anche la sentenza impugnata fosse cassata, in sede di rinvio, il giudice di merito non potrebbe far altro che rilevare la sopravvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell'appello principale.

    Art. 102 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 333 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 87

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22785/2026

    6 luglio 2026

    In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza dello stesso a più comproprietari non comporta l'insorgenza di solidarietà attiva tra costoro, spettando a ciascun comproprietario un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, con possibilità di agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota e senza che sia ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i danneggiati, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, in base all'art. 2909 cod. civ., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.

    Art. 102 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 33

Tutte le 331 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/2006

    Ha colpito questo articolo
    8 febbraio 2006

    dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 38 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 febbraio 2006. 70 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito. aggiunto: 118

aggiunto: ---------------- AGGGIORNAMENTO (118) La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art102 · fonte del testo