Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Poteri (o obblighi) del giudice

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

20 massime, da pronunce dal 3 aprile 2025 al 23 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

20 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23929/2026

    Valutazione delle prove

    Indicazione del contenuto delle fonti prescelte e del criterio che ha presieduto la scelta - Giudizio di adeguatezza - Contenuto.

    In tema di separazione dei coniugi, la decisione del giudice circa il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve fondarsi su una valutazione adeguata degli elementi finalizzati al maggiore benessere dei figli, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attraverso una ponderazione delle emergenze istruttorie secondo criteri di proporzionalità atti ad orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, dovendo il giudice indicare il contenuto delle fonti di conoscenza prescelte e il criterio che ha indirizzato la decisione, valorizzandosi a tal fine, oltre alle relazioni dei minori con i genitori, ulteriori elementi quali la distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate, eventuali complessità e criticità derivanti dalla sovrapposizione di nuovi rapporti a quelli già esistenti, il consolidato e positivo legame dei minori con uno dei genitori, la continuità affettiva e amicale maturata fin dall'infanzia dai figli con l'ambiente familiare e sociale presso il quale risultano radicati e valutando eventuali difficoltà psicologiche legate alla disgregazione del nucleo familiare e alle caratteristiche dei nuovi contesti familiari emergenti a seguito della separazione dei coniugi.

    Rv. 679024-01Rassegna di luglio 2026, p. 53Art. 155 c.c. · Art. 337-ter c.c. · Art. 116 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21846/2026

    Valutazione delle prove

    Fallimento - Accertamento del passivo - Danni da inadempimento contrattuale - Opponibilità alla procedura concorsuale - Risoluzione del contratto - Necessità - Esclusione - Limiti.

    In tema di accertamento del passivo nel fallimento, il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, deve essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 della l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. della l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, comma 5, l.fall.

    Rv. 679089-01Rassegna di giugno 2026, p. 64Art. 52 fallimento · Art. 59 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 93 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18269/2026

    Ammissione della prova

    Capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c. - Onere - Valutazione di ammissibilità.

    Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume che a fronte di tale specifica formulazione il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

    Rv. 678838-02Rassegna di giugno 2026, p. 33Art. 244 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 245 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17704/2026

    Fatti pacifici

    In tema di contratto di assicurazione, qualora il convenuto non contesti specificamente l'esistenza del rapporto assicurativo e la sua vigenza nel periodo rilevante, ed anzi svolga argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la sua negazione, la sussistenza della copertura assicurativa deve essere considerata pacifica e sottratta all'onere probatorio dell'attore, non essendo l'operatività del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., preclusa ove la forma scritta sia richiesta solo ad probationem.

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 679305-01Rassegna di giugno 2026, p. 126Art. 1882 c.c. · Art. 1888 c.c. · Art. 115 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4738/2026

    Valutazione delle prove

    Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678115-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 191 ↗Art. 130 c.c. · Art. 236 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4379/2026

    Fatti pacifici

    Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

    Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

    Rv. 678080-01Rassegna di febbraio 2026, p. 106 ↗Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2758/2026

    Fatti pacifici

    Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.

    Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).

    Rv. 677303-01Rassegna di febbraio 2026, p. 48 ↗Art. 115 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2266/2026

    Fatti pacifici

    La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 677843-01Rassegna di febbraio 2026, p. 67 ↗Art. 1888 c.c. · Art. 115 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 762/2026

    Fatti pacifici

    Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Applicazione del principio nei casi in cui il fatto non contestato non è comune, ma è proprio della parte denunciante - Fattispecie.

    Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).

    Rv. 677515-01Rassegna di gennaio 2026, p. 70 ↗Art. 115 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 8 Proprieta coltivatrice · Art. 7 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatriceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 35017/2025

    Fatti notori

    Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni.

    In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 677262-01Rassegna di dicembre 2025, p. 139 ↗Art. 2697 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 429/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…

  • Ordinanza n. 389/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 46/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 283/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.…

  • Ordinanza n. 202/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata…

  • Ordinanza n. 461/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice…

  • Ordinanza n. 75/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 244 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 106/1973Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 244 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia