Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Successioni "mortis causa"

Disposizioni generali

Sottovoce della voce 168 nella classificazione del Massimario

31 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 26 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

31 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21935/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Con beneficio di inventario

    In tema di azione revocatoria, l'eventus damni va accertato in concreto quale rischio di infruttuosità o maggiore difficoltà dell'esecuzione forzata, sicché, in caso di morte del debitore, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'erede, pur determinando la confusione dei patrimoni, non esclude di per sé il pregiudizio alle ragioni creditorie, ove non sia dimostrata la capienza del patrimonio complessivo dell'erede tale da garantire integralmente la soddisfazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistenza, pur a seguito della morte del debitore donante, dell'interesse del creditore all'azione revocatoria di un atto di donazione, in difetto di prova, da parte dell'erede che aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente, della consistenza e capienza attuale e concreta del patrimonio acquisito).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 678789-01Rassegna di giugno 2026, p. 180Art. 490 c.c. · Art. 497 c.c. · Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19685/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Diritto di accettazione › Prescrizione

    Successione - Delazione ereditaria - Concorso tra chiamata testamentaria e legittima - Devoluzione delle quote al medesimo soggetto - Unicità della delazione e dell'accettazione - Effetti - Fattispecie.

    In tema di successione ereditaria, qualora una medesima persona sia chiamata all'eredità in parte per testamento e in parte per legge, non si configura un concorso tra autonome delazioni suscettibili di separata accettazione o rinuncia, ma un'unica delazione avente ad oggetto l'intera devoluzione ereditaria, ancorché fondata su distinti titoli di vocazione; ne consegue che l'accettazione dell'eredità compiuta dal chiamato opera con riferimento all'intera quota devolutagli, sia a titolo testamentario sia a titolo legittimo.(Nella specie, venuta meno l'istituzione testamentaria della quota disponibile, la S.C. ha ritenuto che l'accettazione dell'eredità già effettuata dai figli del testatore in forza della vocazione testamentaria si estendesse anche alla quota loro devoluta per legge).

    Rv. 678606-01Rassegna di giugno 2026, p. 86Art. 456 c.c. · Art. 457 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18652/2026

    Rinunzia all'eredità

    Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.

    La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

    Rv. 678281-03Rassegna di giugno 2026, p. 78Art. 474 c.c. · Art. 519 c.c. · Art. 525 c.c. · Art. 476 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17703/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Con beneficio di inventario › Pagamento dei crediti e legati

    Denuncia di successione - Effetti tributari - Esclusione - Rinuncia - Rilevanza - Ragioni.

    In materia tributaria, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità e non può desumersi dalla sola denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale; del pari, la rinuncia all'eredità esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, ancorché essa sia formulata tardivamente, producendo comunque effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato all'eredità a meno che, nel frattempo, egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sulle successioni e donazioni

    Rv. 679415-01Rassegna di giugno 2026, p. 221Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 474 c.c. · Art. 475 c.c. e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12238/2026

    Indegnità di succedere

    Erede testamentario - Indegnità a succedere per captazione della volontà del testatore – Nozione.

    In tema di indegnità a succedere, ai fini della sussistenza della captazione ex art. 463 n. 4 c.c., da configurarsi come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore - tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse - ma è necessario il ricorso a mezzi fraudolenti idonei, che, valutati in relazione alle condizioni personali del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e a determinarlo a disporre in modo difforme da quello che avrebbe liberamente deciso.

    Rv. 678050-01Rassegna di maggio 2026, p. 66 ↗Art. 463 c.c. · Art. 624 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9539/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Con beneficio di inventario › Liquidazione dell'eredità

    Declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario ex art. 779, comma 4, c.p.c. - Legittimazione ad agire - Prova del credito - Irrilevanza - Presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale - Sufficienza.

    Ai fini della legittimazione ad agire in sede contenziosa per la declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 779, comma 4, c.p.c., non occorre la prova del credito, essendo sufficiente la presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale della procedura liquidatoria.

    Rv. 678848-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 160 ↗Art. 509 c.c. · Art. 779 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7709/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Con beneficio di inventario › Effetti

    Limitazione della responsabilità per debiti ereditari "intra vires" - Accertamento della qualità di erede beneficiato nel giudizio di cognizione - Necessità - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità o in sede esecutiva - Esclusione.

    L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, ove sia convenuto dal creditore del de cuius per l'intera pretesa, deve, al fine di contenere intra vires la propria responsabilità per i debiti ereditari, far valere tale propria qualità mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, la quale, comportando un accertamento in fatto, è liberamente invocabile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice soltanto nel giudizio di cognizione, cosicché, una volta che la questione non sia stata sollevata dalla parte, né rilevata dal giudice, nei gradi di merito, la sua deduzione risulta preclusa sia in sede esecutiva che nel giudizio di legittimità.

    Rv. 679054-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 147 ↗Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6313/2026

    Petizione di eredità (nozione, distinzioni) › Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

    Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 677473-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 129 ↗Art. 533 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5781/2026

    Eredità giacente › Curatore › Obblighi

    Curatore dell'eredità giacente - Cause che riguardano l'eredità - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Provvedimento pronunciato in difetto di contraddittorio con il curatore - Nullità.

    In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.

    Rv. 677466-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 125 ↗Art. 529 c.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3267/2026

    Accettazione dell'eredità (pura e semplice) › Modi › Tacita

    La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Interruzione del processo

    Rv. 677828-01Rassegna di febbraio 2026, p. 81 ↗Art. 303 c.p.c. · Art. 476 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 177/2022Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 269 c.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata…

  • Ordinanza n. 113/2012Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 303 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

  • Ordinanza n. 39/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 269 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

  • Sentenza n. 243/1997Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 457 c.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;…

  • Sentenza n. 310/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 540 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 del codice civiile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento ai citati ar…

  • Sentenza n. 191/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 480 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIE…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia