Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Provvedimenti del giudice civile

Sentenza

Sottovoce della voce 140 nella classificazione del Massimario

62 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 24 luglio 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

62 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24027/2026

    Contenuto › Motivazione › Pluralità di argomentazioni › Ad abundantiam

    Non vi è onere di impugnazione in sede di legittimità delle affermazioni ad abundantiam, che non hanno efficacia determinante sulla decisione né possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza né sono suscettibili di giudicato, come anche delle argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni e sono improduttive di effetti giuridici: sicché è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso che eventualmente le censuri.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 679326-01Rassegna di luglio 2026, p. 69Art. 100 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22495/2026

    Contenuto › Motivazione › Poteri del giudice › Analisi di tutte le argomentazioni delle parti

    Rigetto delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali per ritenuto assorbimento - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Condizioni.

    Il giudice che rigetti il ricorso del contribuente, esaminando le contestazioni sostanziali ivi dedotte, non può ritenere assorbite le censure di contenuto formale, atteso che la reiezione dell'impugnazione - a differenza del caso di accoglimento nel merito del ricorso - osta alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulle contestazioni non esaminate, così determinando la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

    Rv. 679423-01Rassegna di giugno 2026, p. 272Art. 112 c.p.c. · Art. 276 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19493/2026

    Deliberazione (della) › Composizione del collegio

    Celebrazione dell’udienza secondo le modalità di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deroga al principio di immutabilità del giudice d’appello - Esclusione - Modifica della composizione del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità della sentenza.

    La disciplina emergenziale introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, limitandosi a prevedere modalità alternative di celebrazione dell'udienza, quali lo svolgimento mediante trattazione scritta con deposito di note sostitutive, non consente alcuna deroga al principio di immutabilità del giudice - applicabile anche nel giudizio di appello, in forza dell'art. 352 c.p.c. -, che impone che il collegio chiamato a deliberare la decisione sia composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale, costituita dalla discussione della causa o dalla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il mutamento della composizione del collegio successivamente a tale momento processuale determina la nullità della sentenza.

    Rv. 678377-01Rassegna di giugno 2026, p. 150Art. 276 c.p.c. · Art. 352 c.p.c. · Art. 221 rilancioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18796/2026

    Deliberazione (della)

    Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti.

    In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

    Rv. 679051-01Rassegna di giugno 2026, p. 137Art. 157 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 281-sexies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18234/2026

    Correzione

    L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dell'Erario, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce errore materiale emendabile d'ufficio o su istanza di parte secondo la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., la quale prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, rimanendo valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere, con la conseguenza che il ricorso formalmente qualificato dal ricorrente come diretto alla revocazione del provvedimento recante l'erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, va riqualificato come istanza di correzione ed è validamente introdotto in forza della procura rilasciata per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 679031-01Rassegna di giugno 2026, p. 131Art. 83 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 365 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17354/2026

    Correzione

    Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Titolo esecutivo

    Rv. 679193-01Rassegna di giugno 2026, p. 124Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 479 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    Correzione

    Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.

    La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

    Rv. 678337-01Rassegna di maggio 2026, p. 174 ↗Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    Contenuto › Motivazione

    Sentenza di appello - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

    La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).

    Rv. 678621-01Rassegna di maggio 2026, p. 135 ↗Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026

    Deliberazione (della)

    In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 677907-01Rassegna di maggio 2026, p. 25 ↗Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 153 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11011/2026

    Deliberazione (della)

    Giudizio tributario - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678652-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 412 ↗Art. 33 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 207/2009Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede…

  • Sentenza n. 335/2004Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 287 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004. F.to: Carlo MEZZANOTTE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria i…

  • Sentenza n. 119/1996Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede…

  • Sentenza n. 87/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della C…

  • Sentenza n. 268/2020Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Rom…

  • Sentenza n. 3/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 133 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di proce…

  • Ordinanza n. 266/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 189 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.…

  • Sentenza n. 157/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio…

  • Ordinanza n. 261/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117…

  • Ordinanza n. 314/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

  • Ordinanza n. 405/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

  • Ordinanza n. 298/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 360 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005,…

  • Ordinanza n. 77/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Pr…

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 279 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 317/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 161 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così…

  • Ordinanza n. 105/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 283 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

  • Ordinanza n. 333/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 352 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 352 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 305/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 20…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 117/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 59/1999Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 e comma 2, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbr…

  • Sentenza n. 182/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 279 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Sentenza n. 393/1994Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 287 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CAS…

  • Ordinanza n. 72/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 189 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento…

  • Ordinanza n. 270/1991Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 2…

  • Ordinanza n. 281/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 276 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 128, 275 e 276 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 101, 10 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio…

  • Ordinanza n. 179/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 132 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 900/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Preside…

Se ne mostrano 30 su 34: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia