Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Notificazione

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

43 massime, da pronunce dal 9 aprile 2025 al 28 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

43 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24182/2026

    A militare

    Militare in attività di servizio - Modalità - Consegna della copia dell'atto al P.M. ai fini della sua validità - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità della notificazione e della sentenza - Fondamento.

    Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 c.p.c., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c., dovendo dichiararsi, in difetto di tale adempimento - posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti - la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado.

    Rv. 679543-01Rassegna di luglio 2026, p. 91Art. 146 c.p.c. · Art. 138 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23669/2026

    Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Deduzione della mancanza di un allegato - Onere della prova a carico del destinatario - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di notifica a mezzo PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali ex art. 1335 c.c., sicché è onere del destinatario, che lamenti la mancanza di un allegato alla predetta pec, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia del destinatario consegue il perfezionamento della notifica.

    Rv. 679101-01Rassegna di luglio 2026, p. 50Art. 1335 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22620/2026

    Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 679470-01Rassegna di luglio 2026, p. 97Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 291 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21444/2026

    A persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    In tema di procedimento prefallimentare nei confronti di imprenditore con sede in altro Stato membro dell'UE, ai fini della validità della notificazione o della comunicazione di un atto – giudiziario o meno – da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, sicché la regolarità delle notificazioni dovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paese di destinazione; ne consegue che la notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza costituisce una valida modalità di notifica secondo il citato Regolamento CE del 2007, se consentita, appunto, nel Paese di destinazione.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 679274-01Rassegna di giugno 2026, p. 63Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19180/2026

    Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Soggetto irreperibile - Attestazione delle ricerche e del loro esito - Natura - Requisito di validità.

    In tema di notifica a soggetto irreperibile, nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, l'attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che assuma rilevanza il fatto che tali ricerche siano state effettivamente eseguite, in difetto di tale attestazione.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 679063-01Rassegna di giugno 2026, p. 141Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19225/2026

    Rinnovazione della notificazione della citazione

    Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 679168-03Rassegna di giugno 2026, p. 144Art. 102 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13550/2026

    In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 679225-01Rassegna di maggio 2026, p. 34 ↗Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 145 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9902/2026

    In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

    Classificata anche sotto: Avvocatura dello Stato

    Rv. 678487-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 92 ↗Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 28 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale · Art. 6-ter c.a.d.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9925/2026

    Relazione di notifica

    Notificazione eseguita ex art. 139, comma 2, c.p.c. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Effetti, anche sulla relata di notifica - Fattispecie.

    In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

    Rv. 677565-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 263 ↗Art. 139 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6728/2026

    Nullità › Sanatoria

    Ricorso introduttivo - Notificazione - Violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

    Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678649-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 352 ↗Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 3/2010Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. pro…

  • Sentenza n. 477/2002Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 149 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione…

  • Sentenza n. 69/1994Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e…

  • Sentenza n. 10/1978Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle…

  • Ordinanza n. 220/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente…

  • Ordinanza n. 130/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. solle…

  • Ordinanza n. 222/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. F.to: Francesco AMIRAN…

  • Ordinanza n. 131/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Portici con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede…

  • Ordinanza n. 310/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giug…

  • Ordinanza n. 210/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 118/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 291 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. F.to: Fernan…

  • Ordinanza n. 153/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 97/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Sentenza n. 28/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennai…

  • Ordinanza n. 497/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 617 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione…

  • Ordinanza n. 322/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redatt…

  • Ordinanza n. 270/1991Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 2…

  • Ordinanza n. 138/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l…

  • Ordinanza n. 75/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 900/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Preside…

  • Ordinanza n. 904/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

  • Ordinanza n. 429/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 198…

  • Ordinanza n. 379/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 145 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente…

  • Sentenza n. 350/1987Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio 1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Reda…

  • Sentenza n. 250/1986Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c…

  • Ordinanza n. 271/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCC…

  • Sentenza n. 121/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O. 1981, 134 e 562 R.O. 1982) 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost., 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. in riferimento a…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Ordinanza n. 192/1980Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della C…

  • Ordinanza n. 57/1978Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMAD…

Se ne mostrano 30 su 34: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia