Corte di cassazione · Massimario

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)

Voce 080 della classificazione del Massimario

34 massime classificate sotto la voce (13 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 15 gennaio 2025 al 15 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Procedimento13 massime
  • Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.)11 massime
  • Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità2 massime
  • Espropriazioni speciali1 massima
  • In genere8 massime

Procedimentole più recenti

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22557/2026 · 1 luglio 2026Terreni con soprassuolo arboreo - Attività vivaistica - Indennizzo - Rilevanza dell'attività economica - Misura del cd.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22596/2026 · 1 luglio 2026Acquisizione sanante - Trasferimento della proprietà - Condizione sospensiva del pagamento - Effetti.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10732/2026 · 22 aprile 2026Fabbricato parzialmente abusivo - Indennizzo commisurato al valore del fabbricato - Esclusione della parte abusiva - Necessità.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8781/2026 · 8 aprile 2026Indennità provvisoria - Mancata accettazione da parte dell'espropriato - Avvio della procedura prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità mediante tecnici - Possibilità per l'ente espropriante di determinare l'indennità con il decreto di esproprio in misura diversa da quella risultante dalla relazione peritale - Esclusione - Facoltà per l'ente espropriante di proporre opposizione alla stima - Condizioni.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 52/2026 · 1 gennaio 2026Liquidazione dell'indennità › Determinazione (stima) › Opposizione alla stima

Massime della Corte di cassazione

Le 21 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23280/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Indennità

    Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Indennità di occupazione legittima - Calcolo - Criteri - Percentuale dell'indennità di esproprio - Parametro costituito dal saggio degli interessi legali - Legittimità - Obbligo per il giudice di tener conto delle fluttuazioni di tale saggio - Esclusione - Fondamento.

    L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali; tuttavia, ciò non implica che essa debba necessariamente adeguarsi alle fluttuazioni di tale saggio nel periodo considerato, essendo quello degli interessi legali soltanto un generico criterio di valutazione lasciato al prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto a dare congrua valutazione della scelta adottata.

    Rv. 679617-01Rassegna di luglio 2026, p. 43Art. 71 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 72 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 50 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23281/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Domanda di restituzione e risarcitoria per equivalente - Legittimità dell'acquisizione sanante - Sopravvenuto giudicato amministrativo - Conseguenze.

    In materia di espropriazione per pubblica utilità, è improcedibile la domanda di restituzione, nonché quella di risarcimento per equivalente, per originaria illegittimità dell'occupazione, quando, nelle more del giudizio, sia intervenuta una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che abbia definitivamente accertato la legittimità dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 32 del 2001, col conseguente trasferimento del bene alla pubblica amministrazione, poiché il giudicato amministrativo, incidendo in modo stabile ed irreversibile sulla situazione giuridica sostanziale, elimina l'obbligo restitutorio e sottrae ogni residua utilità alla domanda di rivendica.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 679618-01Rassegna di luglio 2026, p. 44Art. 29 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22785/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Occupazione illegittima - Responsabilità della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Solidarietà attiva - Esclusione - Autonomo diritto di ciascun comproprietario - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze in tema di giudicato sostanziale.

    In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza dello stesso a più comproprietari non comporta l'insorgenza di solidarietà attiva tra costoro, spettando a ciascun comproprietario un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, con possibilità di agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota e senza che sia ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i danneggiati, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, in base all'art. 2909 cod. civ., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.

    Rv. 679379-01Rassegna di luglio 2026, p. 33Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21131/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Illecito spossessamento del privato - Irreversibile trasformazione del bene - Acquisto da parte della P.A. - Esclusione - Diritto alla restituzione - Ammissibilità - Rinuncia abdicativa - Risarcimento del danno.

    L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un'opera pubblica non determinano l'acquisto dell'immobile occupato in favore dell'Amministrazione, ancorché vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, sicché il proprietario ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di domandare tutela risarcitoria per equivalente, abbandonando il bene all'Amministrazione, con conseguente venir meno dello spossessamento e quindi dell'illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione e dell'individuazione e quantificazione delle conseguenze risarcitorie.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno

    Rv. 679400-01Rassegna di giugno 2026, p. 57Art. 832 c.c. · Art. 827 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2058 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12421/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Indennità

    Competenza - Determinazione - Criterio - Amministrazione espropriante - Modello procedimentale seguito - Normativa in concreto applicata - Disciplina ex legge n. 2359 del 1865 - Domanda di determinazione delle indennità - Cognizione - Tribunale in primo grado.

    L'individuazione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietario espropriato, diretta alla determinazione delle relative indennità, è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinare tali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina; pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge n. 2359 del 1865, la controversia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado e non già alla corte d'appello in unico grado.

    Rv. 677979-01Rassegna di maggio 2026, p. 24 ↗Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionataDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8778/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Protrazione oltre il quinquennio › Risarcimento del danno

    Vincolo di destinazione di piano - Scadenza - Obbligo della P.A. di reiterazione del vincolo o di mutamento destinazione urbanistica - Inerzia - Interesse legittimo del privato a una nuova pianificazione urbanistica - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni.

    Alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio, se la P.A. non ha reiterato il vincolo o non ha previsto un mutamento di destinazione urbanistica, sorge per il privato solo l'interesse legittimo a una nuova pianificazione urbanistica e non, automaticamente, una lesione del diritto domenicale indennizzabile, non ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione di valore, bensì quella della "area bianca" di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977; pertanto, per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l'esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a raggiungere.

    Rv. 677746-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 80 ↗Art. 39 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 4 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8443/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Occupazione appropriativa - Diritto al risarcimento danni - Giudicato amministrativo - Formazione progressiva - Conseguenze sul giudizio civile - Fattispecie.

    In materia di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo "progressivo", formatosi attraverso il giudizio di annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudizio di ottemperanza, ha portata limitata e "prosegue" anche nel frammento di giurisdizione ordinaria individuata dall'art. 133 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, n. 104, che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizione sanante successivamente emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione alla stima di un indennizzo quantificato da un decreto di acquisizione sanante, sull'erroneo assunto che il precedente giudicato amministrativo in sede di ottemperanza, che aveva già determinato gli importi risarcitori, fosse definitivo).

    Rv. 677975-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 77 ↗Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 133 c.p.a. · Art. 40 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5605/2026

    Indennità ex art. 50, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 - Area - Nozione - Immobili che insistono sul suolo - Inclusione.

    L'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nel prevedere che, in caso di occupazione di un'area, al proprietario spetti un'indennità annua pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di espropriazione, va interpretato nel senso che per "area" deve intendersi non solo il suolo, ma anche gli immobili su di esso insistenti.

    Rv. 677604-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 42 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 615/2026

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Occupazione c.d. acquisitiva - Lavori di bitumazione e asfaltatura e realizzazione di condotte fognarie - Trasformazione irreversibile del fondo -Esclusione - Fondamento.

    Non costituiscono occupazione acquisitiva, poiché inidonee a comportare un'irreversibile trasformazione del bene, l'effettuazione da parte dell'ente pubblico di lavori di bitumazione e asfaltatura di una strada realizzata dal privato sul proprio fondo, aventi natura di mere migliorie, e la realizzazione al di sotto del suolo di una condotta fognaria, la quale non impedisce al privato l'utilizzo pieno del terreno sovrastante.

    Rv. 677350-01Rassegna di gennaio 2026, p. 19 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 825 c.c. · Art. 936 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33592/2025

    Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) › Risarcimento del danno

    Occupazione usurpativa o acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Effetti - Implicita rinuncia al diritto dominicale - Conseguenze processuali.

    Nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera emendatio libelli ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.

    Rv. 677213-01Rassegna di dicembre 2025, p. 116 ↗Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 2043 c.c. · Art. 42 cost.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Se ne mostrano 30 su 41: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia