Art. 36 — Sublocazione e cessione del contratto di locazione

Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Le indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23764/2026

    22 luglio 2026

    In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all'affitto dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la comunicazione della cessione al locatore non è un profilo accessorio, ma costituisce il presupposto necessario affinché il trasferimento del rapporto divenga opponibile al locatore e si determini il vincolo di responsabilità sussidiaria tra cedente e cessionario, caratterizzata dal beneficium ordinis; ne consegue che il locatore può rivolgersi al cedente per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore e previo esperimento nei suoi confronti della richiesta di adempimento, anche mediante semplice messa in mora.

    Art. 36 · Art. 1294 c.c. · Art. 1408 c.c. · Art. 1409 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 86

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32869/2025

    17 dicembre 2025

    In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

    Art. 36 · Art. 102 c.p.c. · Art. 103 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 108 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art36 · fonte del testo