Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Assicurazione contro i danni

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

23 massime, da pronunce dal 21 gennaio 2025 al 21 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

23 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23739/2026

    Obbligo di salvataggio

    Contratto di assicurazione - Clausola che prevede la decadenza dell’assicurato che abbia ammesso la propria colpa - Effetti - Nullità - Fondamento.

    Nel contratto di assicurazione, la clausola che prevede la decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia ammesso la propria responsabilità è nulla sia in quanto impone allo stesso di tenere una condotta - dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale - palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali costituiscono criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, sia per contrarietà agli obblighi di salvataggio sanciti dalla norma di ordine pubblico di cui all'art. 1914 c.c., inducendo l'assicurato a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, così esponendolo anche alle conseguenze della mora in termini di superamento del massimale.

    Rv. 679432-01Rassegna di luglio 2026, p. 85Art. 1175 c.c. · Art. 1914 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1418 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23093/2026

    Clausola di decadenza dell'assicurato dall'indennizzo in caso di denuncia inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto - Predisposta unilateralmente dall'assicuratore - Vessatorietà - Sussistenza.

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo, in caso di invio della denuncia di sinistro oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, pur non essendo vietata ai sensi dell'art. 1932 c.c., è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Interpretazione

    Rv. 679197-01Rassegna di luglio 2026, p. 78Art. 1904 c.c. · Art. 1913 c.c. · Art. 1932 c.c. · Art. 1341 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21440/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Assicurazione contro i danni - Società di capitali assicurata – Danno cagionato dal giglio dell’amministratore - Diritto di surrogazione dell’assicuratore – Sussistenza - Fondamento - 1916 comma 2 c.c. - Questione legittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.

    In tema di assicurazione contro i danni, ove l'assicurato sia una società di capitali, non si applica l'art. 1916, comma 2, c.c., che esclude la surrogazione nei confronti "dei figli dell'assicurato stabilmente con lui conviventi", atteso che, in tal caso, la surrogazione non potrebbe compromettere indirettamente il patrimonio dell'assicurato, il quale è distinto da quello del suo amministratore e dei congiunti di quest'ultimo, con la conseguenza che l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo può agire in surroga nei confronti del figlio dell'amministratore della società assicurata, responsabile del danno; l'incomparabilità della posizione del figlio convivente della persona fisica assicurata con quella del figlio non convivente dell'amministratore d'una società di capitali assicurata determina, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. sollevata in relazione all'art. 3 Cost.

    Rv. 679464-01Rassegna di giugno 2026, p. 171Art. 3 cost. · Art. 1916 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21567/2026

    Obbligo di salvataggio

    Assicurazione - Obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. - Eccezione d’inadempimento dell’assicuratore - Improponibilità - Deduzione quale fatto estintivo dell’obbligazione - Sussistenza - Principio affermato nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.

    In tema di contratto di assicurazione, la violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. da parte dell'assicurato, non costituisce oggetto di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'assicuratore, ma di una normale eccezione fondata su un fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione indennitaria, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provarne i relativi fatti costitutivi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

    Rv. 679401-01Rassegna di giugno 2026, p. 172Art. 1914 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19057/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile - Rinuncia - Natura giuridica - Negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore - Conseguenze.

    La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore, che non fa risorgere, in capo all'assicurato, il credito risarcitorio nei confronti del terzo.

    Rv. 679062-02Rassegna di giugno 2026, p. 140Art. 1905 c.c. · Art. 1916 c.c. · Art. 1236 c.c. · Art. 1203 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18559/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Assicuratore per la responsabilità civile di un condebitore solidale - Avvenuto indennizzo in favore del terzo danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c. - Surrogazione nel credito di regresso verso l'altro coobbligato - Ammissibilità - Surrogazione nel diritto verso l'assicuratore dell'altro coobbligato - Esclusione - Fondamento - Inesistenza del diritto.

    L'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, il quale abbia interamente indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta nei confronti dell'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo, dal momento che non è configurabile alcuna pretesa, in capo al corresponsabile di un danno, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del suo condebitore solidale e, dunque, non può aversi surrogazione in un diritto inesistente.

    Rv. 679036-01Rassegna di giugno 2026, p. 134Art. 1917 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1916 c.c. · Art. 1292 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16138/2026

    Assicurazione danni da eventi atmosferici - Clausola che limita la copertura ai danni causati da "rotture, brecce o lesioni" - Interpretazione - Fattispecie.

    In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Interpretazione

    Rv. 678216-01Rassegna di maggio 2026, p. 170 ↗Art. 1369 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1370 c.c. · Art. 1362 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14046/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Interpretazione del contratto di assicurazione - Testo chiaro ed inequivoco - Potere del giudice di modificare il contenuto dei patti contrattuali - Esclusione - Fondamento.

    Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.

    Rv. 678054-01Rassegna di maggio 2026, p. 148 ↗Art. 1322 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1362 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    Limiti del risarcimento › Massimale

    Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni.

    In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677784-01Rassegna di febbraio 2026, p. 87 ↗Art. 167 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 788/2026

    Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell’indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell’indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all’art. 1367 c.c.

    Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

    Rv. 677561-01Rassegna di gennaio 2026, p. 71 ↗Art. 1367 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1908 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 356/1991Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: 1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico; 2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la quest…

  • Sentenza n. 117/1975Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI…

  • Ordinanza n. 59/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunal…

  • Sentenza n. 131/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in…

  • Sentenza n. 63/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente…

  • Ordinanza n. 457/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della C…

  • Ordinanza n. 389/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 46/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 283/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.…

  • Ordinanza n. 428/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di…

  • Ordinanza n. 461/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice…

  • Ordinanza n. 404/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore…

  • Sentenza n. 319/1989Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del d…

  • Ordinanza n. 61/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 50/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICH…

  • Sentenza n. 134/1972Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETT…

  • Sentenza n. 115/1970Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO M…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia