Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Esecuzione forzata

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Sottovoce della voce 079 nella classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 30 aprile 2025 al 10 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19016/2026

    Presso terzi › Accertamento dell'obbligo del terzo

    Espropriazione presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo pignorato - Oggetto - Credito vantato da soggetto diverso dal debitore nei confronti di altri - Esclusione - Fattispecie.

    Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., nella formulazione (applicabile ratione temporis) antecedente la modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012, è finalizzato a verificare - surrogando l'infruttuosa cooperazione in funzione ausiliaria del terzo pignorato (e cioè in caso di mancata, negativa o contestata dichiarazione di quantità)-, l'esistenza (e, in caso positivo, l'entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato, come indicato nell'atto di pignoramento, sicché sono inammissibili, esulando dal thema decidendum della lite, domande aventi ad oggetto un credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con quest'ultimo, vanti nei confronti di altri. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato "assegnabile" un credito che, dalla stessa dichiarazione, risultava essere di uno dei terzi pignorati nei confronti dell'altro, in ragione di un rapporto di mandato esistente tra questi e la debitrice diretta).

    Rv. 679077-01Rassegna di giugno 2026, p. 138Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17589/2026

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Terzo pignorato rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione - Effetti - Pagamento - Conseguenze - Esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Azione di surrogazione ex lege - Sussistenza - Fondamento.

    Il terzo pignorato, rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., erroneamente emessa pur a fronte di una sua dichiarazione negativa, che, in adempimento dell'ordinanza stessa, ha pagato al creditore procedente, non ha titolo per agire né ex art. 2041 c.c. nei confronti del debitore esecutato (trattandosi di ipotesi di arricchimento indiretto e difettando il requisito della ingiustizia della causa), né con l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., tanto nei confronti del creditore procedente (giacché l'acquiescenza prestata all'ordinanza di assegnazione rende irretrattabile la sua posizione di nuovo debitore di quest'ultimo), quanto del debitore esecutato (il quale non è l'accipiens del pagamento); resta, tuttavia, esperibile l'azione di surrogazione ex lege, posto che l'adempimento non spontaneo di un debito altrui comporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, ex art. 1203, n. 3, c.c.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 679306-01Rassegna di giugno 2026, p. 125Art. 2041 c.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 1203 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9234/2026

    Presso terzi

    Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).

    Rv. 677586-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 253 ↗Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    Presso terzi

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Rv. 677867-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 240 ↗Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 496 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    Presso terzi

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Rv. 678289-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 235 ↗Art. 65 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4037/2026

    Presso terzi › Accertamento dell'obbligo del terzo

    Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

    Rv. 677755-01Rassegna di febbraio 2026, p. 86 ↗Art. 549 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 629 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Rv. 677181-01Rassegna di dicembre 2025, p. 102 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354/2025

    Presso terzi › Accertamento dell'obbligo del terzo

    Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell’esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità.

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo › Mancata e omessa

    Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

    Rv. 677173-01Rassegna di dicembre 2025, p. 86 ↗Art. 487 c.p.c. · Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28984/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

    Rv. 676998-01Rassegna di novembre 2025, p. 96 ↗Art. 111 c.p.c. · Art. 511 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29059/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).

    Rv. 676855-01Rassegna di novembre 2025, p. 67 ↗Art. 547 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia