Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Successione nel processo

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

15 massime, da pronunce dal 5 giugno 2025 al 16 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

15 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20260/2026

    A titolo particolare nel diritto controverso

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017, sono esclusi dalla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o di obbligazioni subordinate o convertibili delle banche in liquidazione coatta amministrativa o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni.

    Classificata anche sotto: Credito › Istituti o enti di credito

    Rv. 678524-01Rassegna di giugno 2026, p. 47Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20271/2026

    A titolo particolare nel diritto controverso

    In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore; ne consegue che, sebbene gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno questi intervenuto in giudizio, il creditore originario non perde la propria legittimazione ad agire fino a che non venga estromesso dal giudizio, con il consenso di tutte le parti processuali. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto istitutivo di un trust, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto persistente la legittimazione ad agire dei creditori del debitore che aveva costituito il trust, anche in seguito alla cessione del loro credito).

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Cessione dei crediti

    Rv. 678435-01Rassegna di giugno 2026, p. 156Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11593/2026

    A titolo particolare nel diritto controverso

    Successore a titolo particolare, ex art. 111, terzo comma, c.p.c. - Terzo in senso proprio - Differenza - Poteri - Domande nuove nei confronti dell’attore e del convenuto dante causa - Esclusione - Fattispecie in tema del diritto del condomino a rimuovere la situazione di violazione del bene comune da parte del dante causa.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).

    Rv. 677928-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 183 ↗Art. 111 c.p.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 1485 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7742/2026

    A titolo universale

    In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 678211-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 231 ↗Art. 110 c.p.c. · Art. 3 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3097/2026

    Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.

    In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.

    Rv. 677709-01Rassegna di febbraio 2026, p. 79 ↗Art. 111 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 332 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1485/2026

    A titolo particolare nel diritto controverso

    In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Immobiliare

    Rv. 677748-01Rassegna di gennaio 2026, p. 75 ↗Art. 111 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 2913 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26855/2025

    A titolo particolare nel diritto controverso

    La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 676596-01Rassegna di ottobre 2025, p. 81 ↗Art. 4 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2697 c.c. · Art. 110 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25245/2025

    A titolo particolare nel diritto controverso

    Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.

    Rv. 676027-02Rassegna di settembre 2025, p. 38 ↗Art. 50 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 166 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22650/2025

    A titolo particolare nel diritto controverso

    Pronuncia del giudice tributario su controversia estranea all’art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis - Implicita decisione sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Conseguenze in punto di cd. translatio iudicii - Fattispecie.

    Nel giudizio di legittimità, qualora il giudice di seconde grado respinga erroneamente, ancorché implicitamente, l'eccezione di giurisdizione parziale (perché nella specie parte del credito non aveva natura tributaria ma previdenziale e pertanto non rientrava tra quelli di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), la Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed affermata quella del giudice ordinario competente per territorio, deve rimettere a quest'ultimo la causa limitatamente alle pretese di natura non tributaria.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675719-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 393 ↗Art. 50 c.p.c. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21889/2025

    In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 675904-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 229 ↗Art. 81 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 299 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 305/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 81/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.…

  • Sentenza n. 285/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia