Art. 2729 c.c. — Presunzioni semplici

[1]Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

[2]Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

65 pronunce che riguardano l’art. 2729 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24248/2026

    30 luglio 2026

    In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico. (Richiamando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, invitando però il giudice del rinvio a tenere conto che l'utilizzo degli studi di settore aveva comportato, di fatto, che alcuni costi strutturali fossero già stati considerati).

    Art. 2729 c.c. · Art. 53 cost. · Art. 109 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio 2026, p. 149

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23652/2026

    21 luglio 2026

    Ai fini dell'accertamento reddituale, sono utilizzabili i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dall'amministrazione finanziaria italiana mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro, spettando al giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, incluse le presunzioni e le prove contrarie offerte dal contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente.

    Art. 2729 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2728 c.c. · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio 2026, p. 138

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23544/2026

    20 luglio 2026

    In tema di perdita del rapporto parentale, ai fini della risarcibilità della componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale, assume rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del rapporto in termini di stabile relazione affettiva tra due soggetti, quale fonte di realizzazione personale, che non richiede l'istituzione di una duratura coabitazione, dovendosi rimarcare la differenza nell'uso dei termini "convivenza" - il quale allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo volto a segnare, con intensità e profondità, la vita sentimentale ed emozionale del singolo e di per sé idoneo a conferire un senso specifico ai propri percorsi di realizzazione personale - e "coabitazione" riconducibile alla mera forma organizzativa della "vita a due" in termini logistici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado che, pur in presenza di un intenso legame affettivo tra la vittima e la sua compagna, consolidato dalla nascita di un figlio, aveva escluso, in ragione dell'assenza di stabile coabitazione, l'apprezzabilità del pregiudizio sotto il profilo della relativa proiezione in chiave dinamico-relazionale).

    Art. 2729 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 82

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22778/2026

    6 luglio 2026
    • Transazione

    L'esistenza del mandato a transigere e della ratifica della transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per la quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, può essere desunta da elementi presuntivi e, per quanto riguarda la ratifica anche da comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivoco la volontà del dominus negotii di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rappresentante senza poteri, a tal fine potendo assumere rilievo anche la dichiarazione della parte di essere tenuta all'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla ratifica, o di avevi già adempiuto, poiché l'assunto dell'avvenuto pagamento implica, di regola, il riconoscimento dell'esistenza del debito, salvo che emerga in modo chiaro ed inequivocabile il contrario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il rimborso di quanto versato da uno di due fratelli, in favore di un creditore del padre, in virtù di una scrittura privata sottoscritta anche in nome e per conto dell'altro fratello, senza verificare se la dichiarazione, resa da quest'ultimo in un precedente giudizio, di avere già rimborsato la propria quota dell'obbligazione potesse valere come riconoscimento del suo debito e, quindi, come ratifica tacita della transazione stipulata anche in suo nome).

    Art. 2729 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 1967 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 76

Tutte le 325 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/2009

    Questione inammissibile
    2 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprietà del terzo opponente all'esecuzione dei beni pignorati sia resa verosimile dal rapporto di convivenza fra terzo-genitore e figlio debitore esecutato. Infatti, il rimettente non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione, posto che nel giudizio a quo il creditore non ha sollevato eccezioni in merito alla prova per presunzioni su cui era articolata la difesa dell'opponente, con la conseguenza che, senza l'eccezione di parte, detta prova è ammissibile e la causa può essere decisa sulla base di essa.

    Art. 621 c.p.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli 2727-2729, di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzioni dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali. Ho eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro. Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351, che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perchè il giudicato si formi. DELLA CONFESSIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1118

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2729 · fonte del testo