Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23486/2026
Con riguardo alla comunicazione dell'atto di licenziamento, le condizioni soggettive del destinatario e, in particolare, il suo stato di incapacità naturale, non assumono rilievo - ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione - nel senso del superamento della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., dovendo essere garantito il principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, posto alla base della previsione normativa, e risolvendosi una diversa interpretazione nella introduzione di una causa di sospensione della decadenza, in violazione della disciplina dettata dagli artt. 2964, 2941 e 2942 c.c..
Classificata anche sotto: Capacità della persona fisica · Lavoro
Rv. 679539-01Rassegna di luglio 2026, p. 14Art. 1335 c.c. · Art. 2964 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2942 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza