Art. 19 d.P.R. 633/1972 — Detrazione

[1]Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa ((al secondo anno successivo a quello)) in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 186a Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.106a 181a La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

  • a)operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • a-bis)le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 152a
  • b)operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 237
  • c)operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d)

[2]ed f);

  • d)cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
  • d-bis)le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma; 209
  • e)operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
  • e-bis)le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.137a Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter. 237 Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.91137a Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
Gli interventi su questo articolo(18)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

24

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

26

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n. 889

32

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

33a

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

38

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

L. 29 dicembre 1990, n. 405

57

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993".

65a

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della L. 29 dicembre 1990, n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 9) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

L. 24 dicembre 1993, n. 537

70

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

91

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto: - (con l'art. 11, comma 1) che la disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del presente articolo si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998. - (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, e' detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto". -(con l'art. 11, comma 8) che la modifica al presente articolo si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56

96a

Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1998.

L. 18 febbraio 1999, n. 28

106a

La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".

137a

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 11-quindecies, comma 8) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea".

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

152a

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la modifica al presente articolo si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

181a

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

186a

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180

237

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 19 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24329/2026

    31 luglio 2026

    In tema di IVA, il regime sanzionatorio più favorevole, sancito dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per le operazioni inesistenti soggette al regime contabile del "reverse charge", introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 158 del 2015, attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, e a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito prevista dalla richiamata prima parte della medesima disposizione, in quanto prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, in coerenza con quanto chiarito da CGUE, sentenza 11 novembre 2021, C-281/20, in causa C-Ferimet S.L. c/o AGE.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi · Art. 15 Revisione del sistema sanzionatorio · Art. 1 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

    Rassegna di luglio 2026, p. 151

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22454/2026

    30 giugno 2026

    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 179, paragrafo 1, e 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'eccedenza di IVA risulta da un'operazione aritmetica effettuata globalmente dal soggetto passivo per l'intero periodo d'imposta, che restituisce un risultato unico il quale, tuttavia, non va considerato un'unità inscindibile, di talché il diritto di rivalsa previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere esercitato a condizione che l'imposta risulti riferita a un'operazione precisa e non per masse di reddito.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2026, p. 270

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19850/2026

    15 giugno 2026

    In tema di IVA, per effetto delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, non è più quello previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto, ma coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2026, p. 248

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18977/2026

    10 giugno 2026

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio offrendo elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, da valutarsi singolarmente e nel loro insieme, secondo il canone della convergenza del molteplice, idonei a dimostrare l'alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto dall'Ufficio l'onere probatorio, incombe sul contribuente dimostrare la diligenza massima esigibile, non essendo sufficiente, al fine di escludere la conoscibilità della frode, la mera regolarità formale delle operazioni o elementi analoghi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso la conoscibilità della frode sulla base dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli e della regolarità formale delle pratiche amministrative, omettendo di valutare gli ulteriori elementi allegati dall'Amministrazione finanziaria, concernenti la mancata comunicazione ex d.m. 30 ottobre 2007, l'assenza dei modelli "F24 IVA immatricolazione auto UE" e l'inconsistenza strutturale del fornitore).

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 239

Tutte le 137 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2010

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2010

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 Norme in materia di imposta sul valore aggiunto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

33 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 mesi
  3. 15 dicembre 2024 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 30 giugno 2021 — 15 dicembre 2024per 3 anni
  5. 24 giugno 2017 — 30 giugno 2021per 4 anni
  6. 27 febbraio 2016 — 24 giugno 2017per un anno
  7. 20 febbraio 2010 — 27 febbraio 2016per 6 anni
  8. 3 dicembre 2005 — 20 febbraio 2010per 4 anni
  9. 26 novembre 2003 — 3 dicembre 2005per 2 anni
  10. 10 dicembre 2000 — 26 novembre 2003per 3 anni
  11. 5 febbraio 2000 — 10 dicembre 2000per 10 mesi
  12. 9 marzo 1999 — 5 febbraio 2000per 11 mesi
  13. 9 aprile 1998 — 9 marzo 1999per 11 mesi
  14. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  15. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  16. 17 agosto 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  17. 1 gennaio 1994 — 17 agosto 1996per 3 anni
  18. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  19. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  20. 13 luglio 1991 — 11 febbraio 1992per 7 mesi
  21. 1 gennaio 1991 — 13 luglio 1991per 6 mesi
  22. 1 maggio 1990 — 1 gennaio 1991per 8 mesi
  23. 2 marzo 1989 — 1 maggio 1990per un anno
  24. 18 febbraio 1985 — 2 marzo 1989per 4 anni
  25. 2 marzo 1983 — 18 febbraio 1985per un anno
  26. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  27. 1 novembre 1980 — 31 dicembre 1980per 2 mesi
  28. 4 aprile 1979 — 1 novembre 1980per un anno
  29. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  30. 27 luglio 1978 — 1 febbraio 1979per 6 mesi
  31. 1 gennaio 1975 — 27 luglio 1978per 4 anni
  32. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1975per 3 giorni
  33. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2024 al 12 agosto 2026. 2 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa tolto: all' anno aggiunto: al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19 · fonte del testo