Art. 2467 c.c. — Finanziamenti dei soci

[1]Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ((...)). 303 311 316

[2]Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa' nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

[3]277

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

277

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 239) che "L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

303

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

311

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

316

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo vigente dal 15 agosto 2020

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2467 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17920/2026

    4 giugno 2026

    In tema di imposta di registro, la successione nella titolarità del rapporto non comporta il venir meno dell'identità delle parti tra atto enunciante ed atto enunciato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza del requisito dell'identità delle parti nell'ipotesi di un atto di scissione di società, quale atto enunciante, sottoscritto dal socio amministratore unico, con contestuale cessione alla società di nuova costituzione di un credito vantato dal medesimo socio in virtù di finanziamento alla società scissa, da considerarsi atto enunciato, posto che la nozione di parte a fini fiscali non coincide con quella civilistica, essendo sufficiente che nell'atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell'atto enunciato, da ritenersi pertanto "parti" ai fini fiscali, ossia la società scissa, quella di nuova costituzione e la persona fisica, socia di entrambi gli enti, intervenuta sia nella scissione sia nell'atto di finanziamento oggetto di cessione).

    Art. 2467 c.c. · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2506 c.c. · Art. 1260 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 223

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13672/2026

    11 maggio 2026

    In tema di finanziamento dei soci, il principio della postergazione ex art. 2467 comma 2 c.c. è estensibile ad altri tipi di società ogniqualvolta l'apporto finanziario sia erogato da un socio che, in ragione dello specifico assetto dell'ente o per la posizione rivestita dallo stesso, versi in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva ammesso al passivo fallimentare con applicazione della postergazione il finanziamento indiretto costituito dalla mancata riscossione dei canoni di locazione di un capannone industriale effettuato dal socio accomandante in favore della società di persone poi dichiarata fallita).

    Art. 2467 c.c. · Art. 1571 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 36, 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5582/2026

    12 marzo 2026

    La postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la postergazione senza verificare la persistenza dello squilibrio al momento della richiesta di restituzione e senza valutare gli elementi probatori allegati a dimostrarne la protrazione).

    Art. 2467 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403/2025

    4 agosto 2025

    La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.

    Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c. · Art. 14 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 88 ↗

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni speciali a questo tipo di società riguardano soltanto la posizione degli accomandatari, i quali vengono identificati con gli amministratori, eliminati i dubbi che esistevano al riguardo sotto l'impero del codice di commercio. È anzi specificato che la responsabilità degli accomandatari verso i soci e verso i terzi è la stessa di quella degli amministratori delle società per azioni, salvo che essa si estende anche, in via sussidiaria, al loro patrimonio non conferito in società. Si è escluso invece l'obbligo della cauzione, che la responsabilità personale sussidiaria degli accomandatari rende superfluo (art. 2465). Per la revoca degli accomandatari-amministratori, che costituisce una modificazione sostanziale della struttura sociale, è stato mantenuto il sistema del codice di commercio, che l'attribuisce all'assemblea straordinaria, con la relativa maggioranza speciale (art. 2466). È stato però soppresso il diritto di recesso, che in tal caso poteva dar luogo al dissolvimento della società senza una giustificazione sufficiente, poichè gli amministratori revocati possono essere sostituiti. Lo scioglimento della società è previsto solo per il caso (non contemplato dal codice di commercio) di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se non si è provveduto alla loro sostituzione o se i sostituti non hanno accettato entro sei mesi la nomina (art. 2468). Si è provveduto anche, per il periodo di vacanza, alla gestione interinale della società mediante la nomina, da parte del collegio sindacale, di un amministratore provvisorio autorizzato a compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, il quale non assume la responsabilità di socio accomandatario (art. 2468, secondo comma). Per la nomina dei nuovi amministratori definitivi il sistema vigente rimane inalterato, confermandosi il principio che il nuovo amministratore assume di diritto la qualità di socio accomandatario (art. 2467).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1002

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 15 agosto 2020. 14 parole tolte.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori tolto: e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituitoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2467 · fonte del testo