Art. 5 divorzio

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela. La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) 13 Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puo', in caso di palese iniquita', escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

13

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 5 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18230/2026

    6 giugno 2026

    Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751, n. 4), c.c. non copre indistintamente l'assegno divorzile, che ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto, per cui, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell'assegno, in relazione alla quale il privilegio è comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi.

    Art. 5 divorzio · Art. 2751 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 129

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13152/2026

    7 maggio 2026

    La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, pur avendo quest'ultimo ricevuto da parte del marito, in sede di accordi di separazione, il trasferimento della quota di comproprietà indivisa su una casa di abitazione, escludendo che attraverso detta liberalità i coniugi avessero voluto regolare i propri rapporti patrimoniali futuri, tenuto conto della successiva alienazione di detto immobile e della donazione del ricavato al figlio).

    Art. 5 divorzio · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 29 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34405/2025

    28 dicembre 2025

    Le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile da cittadino italiano, residente in Italia, in favore dell'ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest'ultimo Paese, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con l. n. 943 del 1978, trattandosi di redditi che, non essendo disciplinati da altri articoli della medesima Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.

    Art. 5 divorzio · Art. 117 cost. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 3 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 210 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32910/2025

    17 dicembre 2025

    In tema di assegno divorzile, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in una ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.

    Art. 5 divorzio · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 34 ↗

Tutte le 90 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/2015

    Questione infondata
    11 febbraio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, impugnata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., «nell'interpretazione di diritto vivente per cui [...] l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Infatti, l'ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. Per consolidato orientamento della Corte di cassazione, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla. L'erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure formulate dallo stesso in ragione della riportata premessa. Sull'ineludibile obbligo di verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme in assenza di un "diritto vivente", v. le citate sentenze nn. 190/2000 e 427/1999. Sulla facoltà del giudice di uniformarsi o meno al diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 117/2012 e 91/2004; ordinanza n. 253/2012.

    Art. 5 divorzio · Art. 10 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 185/1986

    Questione infondata
    14 luglio 1986

    La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di parte per i titolari degli stessi. È pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualità di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con ciò, dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost. · Art. 5 divorzio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 26 novembre 2024. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti. tolto: La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero puo', ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art5 · fonte del testo