La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).
Art. 2735 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 2730 c.c. · Art. 2733 c.c.
Rassegna di maggio 2026, p. 10 ↗