265 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 27 luglio 2026
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Massime della Corte di cassazione
Dalla 51ª alla 100ª delle 265 massime di questa voce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9436/2026
In materia di navigazione marittima ed aerea
Corporazione di piloti - Capo pilota - Poteri - Disciplina - Fattispecie.
In tema di corporazione di piloti, la rappresentanza di diritto sostanziale dell'ente e la correlata legittimazione attiva e passiva sono attribuite al capo pilota, al quale l'art. 114 del d.P.R. n. 328 del 1952 conferisce poteri di compiere atti di ordinaria amministrazione - come, nella specie, la stipula di una polizza assicurativa - non dissimili da quelli spettanti agli amministratori di società o altre persone giuridiche private o pubbliche.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro
Appalto - Infortunio occorso a socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice - Responsabilità del committente ex art. 2087 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato
In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, costituiscono misure idonee a sanare l'illecito le procedure di stabilizzazione caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sanato l'illecito sulla base della sola circostanza che fosse stato avviato il reclutamento straordinario e la ricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, senza verificare, oltre alla durata contenuta della procedura, se le prove di merito fossero in grado o meno di condizionare l'assunzione o se la stessa fosse comunque assicurata, anche mediante l'utilizzo della graduatoria sino al suo esaurimento).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
Contratto di somministrazione di lavoro - Obblighi informativi ex art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile - Violazione - Obblighi contributivi conseguenti - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la violazione da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi di cui all'art 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, determina la sua responsabilità esclusiva, con conseguente esonero del somministratore, solo in relazione agli obblighi retributivi e risarcitori verso i dipendenti e non incide sul regime relativo alle obbligazioni contributive, di natura autonoma ed inderogabile, cui il somministratore è tenuto in veste di obbligato principale, sia pure in regime di solidarietà con l'utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso di violazione dell'obbligo d'informazione, aveva affermato la responsabilità solidale della somministratrice per le obbligazioni contributive e ritenuto corretta la revoca, da parte dell'Inps, del Durc e degli sgravi contributivi fruiti).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Atti discriminatori
Caregiver - Accomodamenti ragionevoli - Onere datore di lavoro - Mancata adozione di soluzioni ragionevoli - Reiterazione di provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva - Eguale trattamento di lavoratori con specificità diverse - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro
Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver, ai sensi dell'art. 5 della dir. 2000/78/CE - per come estensivamente interpretato dalla CGUE con sentenza dell'11 settembre 2025, in causa C-38/24 - la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli che consentano al lavoratore di fornire al figlio affetto da disabilità l'assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono, nonché il comportamento del medesimo datore di lavoro che equipari la posizione di lavoratori con specificità diverse, o che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato, ometta di assumere provvedimenti in ordine alla richiesta di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori, ovvero adotti, per un periodo di tempo irragionevolmente lungo, provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Obbligo di fedeltà › Divieto di concorrenza › Patto di non concorrenza
Patto di non concorrenza - Nozione - Limiti - Necessità di evitare un'eccessiva compromissione della professionalità - Sussistenza - Attività vietate - Delimitazione - Criteri - Fattispecie.
Il patto di non concorrenza è un negozio di natura personale che incide sulle attività che il lavoratore può o non può svolgere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che va contenuto entro limiti di tempo e di spazio definiti, e la cui ampiezza non deve comprimere eccessivamente la sua professionalità, con la conseguenza che l'ambito oggettivo delle attività vietategli va ricondotto alla specifica prestazione dallo stesso resa, e non all'oggetto sociale, o all'operatività astratta, della struttura presso cui egli, dopo la cessazione del precedente rapporto, svolge l'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza da parte di un medico che, vincolatosi a non prestare la propria opera "nel campo dei trapianti" per un periodo di tempo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con una società di ricerca in campo medico, era stato poi assunto da una struttura ospedaliera che offriva servizi anche nell'ambito dei trapianti, senza essere adibito a mansioni in tale settore).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Assunzione in prova
In tema di assunzione in prova del personale ATA nella scuola pubblica, l'art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 stabilisce un termine minimo di durata della prova, dal cui computo, alla luce del complessivo tenore letterale della norma collettiva, devono intendersi esclusi i soli periodi di "assenza" come la malattia o le altre ipotesi previste dalla legge o dal c.c.n.l. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto computabili nel termine minimo di durata della prova i riposi settimanali, le festività e i giorni di chiusura della scuola, ipotesi non rientranti nel concetto di assenza come individuato dalla contrattazione collettiva).
In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie
Lavoratore disabile - Licenziamento - Connessione delle assenze con uno stato di disabilità - Onere preventivo del datore di lavoro di acquisire informazioni al riguardo - Sussistenza - Corrispondente onere di collaborazione - Fondamento - Fattispecie.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto
Il datore di lavoro che intende adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità - cui corrisponde, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24, un onere di collaborazione a carico del lavoratore il quale deve mettere in grado il datore di conoscere il motivo della sua assenza prolungata - al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il colpevole inadempimento all'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" da parte del datore di lavoro, essendo irrilevante la sua formale ignoranza dello stato di disabilità della lavoratrice licenziata, stante la sua conoscibilità sia in base alla documentazione medica allegata sia avviando gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie per ottenere maggiori e più precise informazioni).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione
Assunzione in virtù di clausola sociale - Lavoratore condannato per gravi reati e interdetto dai pubblici uffici - Codice Antimafia - Divieto di assunzione - Esclusione - Valutazione in concreto di compatibilità con le mansioni assegnate - Sussistenza - Fonda-mento - Fattispecie.
In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro
Insolvenza del datore di lavoro - Mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia Inps - Condizioni - Consacrazione del credito in un titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, è subordinato al presupposto necessario dell'accertamento del credito, in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero consacrato in un titolo esecutivo, preesistente rispetto alla presentazione dell'istanza d'intervento del Fondo e conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, ossia il datore di lavoro insolvente, e non, incidenter tantum, nei confronti dell'Istituto, il quale, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, è carente di ogni legittimazione a contestare le pretese ad esso inerenti, quali l'esistenza e l'entità dei crediti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda, essendo inidoneo a tal fine sia il decreto ingiuntivo emesso dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese che l'accertamento incidentale del credito compiuto dal giudice fallimentare in difetto di rituale provvedimento di ammissione al passivo).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Reintegra del lavoratore per licenziamento illegittimo - Obbligo del datore di lavoro di versare contributi assicurativi - Regime - Nullità o inefficacia del licenziamento e annullabilità - Differenze - Rilevanza - Conseguenze - Fondamento.
In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno
Redditi da lavoro dipendente - Licenziamento illegittimo - Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno - Ritenute fiscali a carico del datore di lavoro - Esclusione - Pagamento del dovuto al netto - Sussistenza - Fondamento.
In tema di redditi da lavoro dipendente, in sede di accertamento e condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo non vanno considerati gli oneri fiscali gravanti, quale sostituto d'imposta, sul datore, il quale, tuttavia, al momento del pagamento al lavoratore, è legittimato a effettuare la relativa ritenuta, corrispondendo il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta, realizzandosi diversamente una duplicazione di pagamenti ai danni dell'obbligato.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro › Computo › Calcolo globale della retribuzione
Principio di onnicomprensività della retribuzione - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Modalità - Fattispecie.
La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Sostitutiva delle ferie
Divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Società "in house" - Applicabilità - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell'indennità - Esonero - Presupposti - Onere della prova a carico del datore di lavoro.
Il divieto di monetizzazione del diritto alle ferie non godute, di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, non si applica alle società cd. "in house", neanche in caso di cessazione del rapporto per dimissioni del lavoratore, essendo esonerato il datore di lavoro dalla corresponsione della relativa indennità - in ossequio alla giurisprudenza della CGUE - solo a fronte della dimostrazione di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, ove necessario, a farlo e informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire le finalità del riposo feriale, del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, senza poter essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Domande per ottenere finanziamenti bancari - Intermediazione finanziaria - Differenza - Mera domanda di finanziamento - Iscrizione ad albi regolamentati - Esclusione.
La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Durata › Ultrattività › Successione di contratti
Rapporti tra contratti collettivi di diverso ambito - Contrasto - Superamento - Criteri - Principi di gerarchia e di specialità - Esclusione - Ricerca della volontà effettiva delle parti - Necessità - Conseguenze - Derogabilità in pejus dei contratti nazionali - Ammissibilità - Fattispecie.
Il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato dai principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative ma dall'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, di modo che anche i contratti territoriali o aziendali, in virtù del principio di cui all'art. 1322 c.c., possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la computabilità, nella retribuzione utile per il TFR, dell'assegno integrativo introdotto da un accordo aziendale - con la previsione che esso non fosse valido a nessun effetto retributivo - senza procedere a un'interpretazione complessiva della previsione, tale da tener conto del senso dell'intero accordo e da coordinarsi anche con le clausole del vigente c.c.n.l. che definivano la nozione di retribuzione, la base di calcolo del TFR e l'ambito di competenza della contrattazione integrativa).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione
Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 338 e 335 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/02/2010 - Assunzione presso l'impresa subentrante - Interpretazione - Esclusione del patto di prova - Applicabilità al solo settore della ristorazione collettiva - Esclusione - Applicabilità ad altre ipotesi - Sussistenza - Fattispecie.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Assunzione in prova › Recesso
In tema di cambio appalto, l'art. 338 del c.c.n.l. Turismo - Pubblici Esercizi del 20 febbraio 2010 nel prevedere che, in virtù della clausola sociale di cui al precedente art. 335, il personale addetto all'appalto è assunto dall'impresa subentrante senza effettuare il periodo di prova, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo le ipotesi di subentri e cambi appalto nell'intero comparto dei pubblici esercizi - strutturalmente caratterizzato da tali fenomeni, forieri di pregiudizievole precarietà - e non già, in senso letterale, limitatamente ai servizi della "ristorazione collettiva". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'obbligo del patto di prova per il personale soggetto ad un cambio appalto relativo alla gestione di un bar caffetteria, ritenendola inclusa, in via di interpretazione estensiva, nella nozione di "ristorazione collettiva" richiamata dal c.c.n.l.).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Rinunzie e transazioni
Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Presupposti - Azione giudiziaria del lavoratore promossa anteriormente - Rilevanza - Esclusione.
L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Relativa contestazione - Natura di eccezione - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Possibilità di "repechage" - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Allegazione dei posti assegnabili da parte del lavoratore - Esclusione - Fondamento.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno
Nullità del licenziamento - Responsabilità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Art. 1218 c.c. - Applicazione - Conseguenze - Colpa del datore di lavoro - Rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità risarcitoria derivante dall'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 è regolata dalle norme del codice civile in tema di danno da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con la conseguenza che, rilevando la colpa unicamente quale criterio di imputabilità della causa impeditiva dell'inadempimento, l'accertamento della relativa sussistenza - anche se in minima misura - in capo al datore di lavoro è da solo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio, senza possibilità di graduarne in minus la quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento discriminatorio comminato, per superamento del periodo di comporto, nei confronti di una lavoratrice disabile, aveva ritenuto che, a fronte del silenzio di quest'ultima circa le proprie condizioni di salute, la mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro valesse a mitigarne la colpa, giustificando la quantificazione del risarcimento nella misura minima di cinque mensilità).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno
Inidoneità allo svolgimento delle mansioni attestata dal medico competente - Accertamento dell'illegittimità del conseguente licenziamento - Colpa del datore di lavoro - Configurabilità - Fondamento - Presupposti - Conseguenze - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Fattispecie.
L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno
Indennità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Retribuzione globale di fatto - Ratei t.f.r. - Computo - Esclusione - Fondamento.
La retribuzione globale di fatto, quale parametro cui è ancorato il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (come modificato dalla l. n. 92 del 2012), entra a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto da liquidare al lavoratore, di modo che non può, a sua volta, includere i ratei di t.f.r., onde evitare che si verifichi una duplicazione dei medesimi emolumenti.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda
Illegittima cessione di ramo di azienda - Risarcimento del danno - Periodo anteriore e successivo alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità - Aliunde perceptum - Detraibilità - Distinzione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la messa in mora e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, previa detrazione dell'aliunde perceptum, non trovando, invece, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno al periodo successivo alla sentenza suddetta, stante la natura retributiva e non risarcitoria delle somme spettanti ai lavoratori in caso di inottemperanza al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo da parte del datore cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto detraibile, dal risarcimento dovuto dal datore cedente per il periodo dalla messa in mora fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, le somme versate al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, dal cessionario, in virtù di un accordo conciliativo conseguente al licenziamento da parte di quest'ultimo).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Trasferimenti
Trasferimento del lavoratore - Nozione - Modifica dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza - Spostamento all'interno della medesima unità produttiva - Configurabilità del trasferimento - Criteri - Fattispecie.
Non rientra nella nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un appalto di servizi, aveva considerato trasferimento il mero richiamo della lavoratrice dalla sede dell'impresa committente a quella della società datrice di lavoro, peraltro a minima distanza tra di loro, senza indagare se esistessero due unità produttive).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Trasferimenti
Motivazione - Prestazione resa nell'ambito di un appalto di servizi - Mancato gradimento della presenza del lavoratore da parte del committente - Integrazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive - Sussistenza - Esistenza di specifica clausola contrattuale - Irrilevanza - Ragione.
In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel computo delle assenze per malattia non vanno considerati i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 171 del 2011, in pendenza degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, con la conseguente illegittimità sia della collocazione in malattia del dipendente attuata "d'ufficio", sia del licenziamento intimato computando le assenze maturate per effetto di tale sospensione.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato
In tema di personale docente della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, integra un abuso in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva CE n. 70/99, qualora non siano banditi concorsi con cadenza triennale o, pur essendo banditi con tale cadenza, essi siano inadeguati perché non consentono il conseguimento immediato del bene della vita, rappresentato dall'immissione in ruolo.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro
Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Diritto di associazione e di attività sindacale
Attività sindacale - Libertà di manifestazione delle opinioni e diritto di critica - Estensibilità anche al piano politico - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Attività sindacale (conciliazione delle parti) › Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali
I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ai sensi dell'art. 31 st. lav., norma di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che per essi non operano le previsioni di cui agli artt. 43, comma 6, e 50, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, si limitano a dettare un criterio di ripartizione del monte di permessi, aspettative e distacchi sindacali contingentato, nel suo complesso, dall'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative, senza intaccare l'art. 31, comma 2, st. lav., sostanzialmente privo di costi per il datore di lavoro.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
Rapporto di lavoro svoltosi con soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Domanda di costituzione o ripristino del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro effettivo - Sentenza di accoglimento - Effetti sul diritto alla retribuzione - Vicenda da cui trae origine la sentenza - Irrilevanza - Fondamento.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda
In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto
Il lavoratore del quale sia stata accertata la dipendenza da stupefacenti ha diritto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla conservazione del posto di lavoro se si sottopone ad un programma terapeutico-riabilitativo, e se lo porta positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, sicché durante questo periodo egli non può essere licenziato per tale sua condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, disponendone la reintegrazione, poiché lo stesso, nel periodo tra l'accertamento dell'assunzione di stupefacenti e l'incolpazione disciplinare, aveva manifestato la volontà, ribadita in audizione disciplinare, di compiere un percorso di disintossicazione, poi effettivamente intrapreso).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare
Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Violazioni tali da determinare la nullità della sanzione disciplinare - Limitazione a quelle idonee a ledere il diritto di difesa dell’incolpato - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione
Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi 20 febbraio 2010 - Diritto alla continuità delle condizioni retributive e agli scatti di anzianità già maturati - Interpretazione - Conseguenze.
In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della cd. clausola sociale, l'art. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, nella parte in cui garantisce ai lavoratori condizioni retributive pari a quelle già percepite presso il precedente appaltatore, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati, "opportunamente e legalmente documentate" va interpretato come meramente descrittivo di una modalità procedurale da osservare nel cambio di gestione dell'appalto, e non come volto a condizionare il diritto al riconoscimento della continuità retributiva e della connessa anzianità alla esistenza di idonea documentazione trasmessa dalla società uscente a quella subentrante né, tantomeno, alla corretta, integrale e documentata applicazione del contratto collettivo da parte del precedente appaltatore, sicché vanno compresi tutti gli scatti collegati al mero decorso del tempo ove anche non precedentemente riconosciuti, in violazione della norma contrattuale.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di trasferta e missione
Indennità di trasferta - Art. 77 c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012 - Presupposto della ricorrenza di esigenze di servizio - Destinazione ad altra sede del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni originarie - Integrazione del presupposto - Sussistenza.
In tema di indennità di trasferta, l'art. 77 del c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012, nell'individuare i presupposti per il suo riconoscimento, non pone limiti o eccezioni di sorta, spettando l'indennità in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio, sicché devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del diritto anche ove ciò avvenga in adempimento dell'obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa ex art. 32 del medesimo c.c.n.l.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale
Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Licenziamento dichiarato invalido o inefficace - Successivo licenziamento - Efficacia - Sussistenza.
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare
Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Inosservanza delle previsioni ivi contenute - Nullità per violazione di norma imperativa - Automatismo - Esclusione - Valutazione della natura imperativa della disposizione non osservata - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione di disposizioni effettivamente dotate di forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mancata redazione della relazione scritta, richiesta dal comma 3 dell'art. 53, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato, sostanziandosi nell'omissione di un adempimento endo-procedimentale, legato alla ripartizione dell'attività all'interno della struttura organizzativa dell'azienda e non lesiva del diritto di difesa).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato
Proroga contratti a termine - Art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Condizioni - Rispetto dei termini di durata - Fondamento - Fattispecie.
In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell'art. 22 del d. lgs. n. 81 del 2015, applicabile ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore letterale dell'incipit della norma costituito dalla locuzione "Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 22 del d.lgs. citato, atteso che le proroghe disposte dal datore, peraltro senza indicazione delle tassative esigenze di cui all'art. 19, comma 4, del medesimo d.lgs., avevano determinato una durata superiore al limite massimo di dodici mesi, e disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 21, comma 1).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale
Violazione di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali - Attuazione mediante forme atipiche ed estemporanee - Antisindacalità - Esclusione - Condizioni.
La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, può non integrare una condotta antisindacale, ai fini della tutela ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove si accerti che gli interessi alla partecipazione garantiti da tali disposizioni sono stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze dettate dalla situazione di fatto esistente, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, sono oggettivamente idonee ad assicurarne gli scopi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la condotta antisindacale di una ATS che, nel contesto iniziale dell'epidemia Covid-19, aveva utilizzato la messaggistica "Whatsapp" come strumento di informazione e confronto con l'organizzazione sindacale sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale
Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro, con la conseguenza che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Rinunzie e transazioni
Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione
Cambio appalto e cd. clausola sociale - Domanda di assunzione ex 2932 c.c. - Efficacia processuale - Dal giudicato - Effetto costitutivo - Retroazione - Diritto del lavoratore - Dalla scadenza del termine essenziale alla sentenza in giudicato - Risarcimento del danno - Fondamento - Aliunde perceptum - Detrazione - Presupposti - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).
Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Impianti audiovisivi
In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Carriera › Concorsi interni
Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
Somministrazione di lavoro - Valutazione del rischio per la sicurezza - Contenuto - Fondamento.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro
In tema di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati, l'art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui vieta il ricorso al contratto di somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la suddetta valutazione, va coordinato - in ossequio al principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alle direttive europee nn. 91/383/CEE e 2008/104/CE - con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'efficacia della protezione antinfortunistica, tenuto conto dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto e della conseguente ridotta familiarità dei lavoratori somministrati con l'ambiente lavorativo e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che il documento di valutazione dei rischi dei predetti lavoratori deve contenere l'individuazione, formale e preventiva, dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale e identificare le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli e le procedure per la loro concreta attuazione.
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Caratteri del rapporto individuale › Rapporto del socio
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Criteri di applicazione
In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia
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