Art. 6 — Misure cautelari
L'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
- a)in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita';
- b)in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita';
- c)in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni puo' presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione e' disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneita' psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianita' di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneita', l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).
Testo vigente dal 20 ottobre 2011
