Art. 15 — Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo ((198 del codice dell'ordinamento militare)). In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo tolto: 6 aggiunto: 198 del codice dell'ordinamento militare. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461~art15 · fonte del testo