Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

265 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 27 luglio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 251ª alla 265ª delle 265 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Comandi e distacchi

    In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati di enti pubblici in genere

    Rv. 674479-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 253 ↗Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 30 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Comandi e distacchi

    L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati di enti pubblici in genere

    Rv. 674479-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 252 ↗Art. 130 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8675/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Concorsi

    Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diritto soggettivo - Esclusione - Potere discrezionale della P.A. - Limiti - Conseguenze - Inadempimento da parte della P.A. degli obblighi c.d. strumentali - Presupposti - Fattispecie.

    In materia di pubblico impiego, la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore).

    Rv. 674489-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 251 ↗Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello StatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2157/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Personale di vigilanza

    Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Prestazione del lavoro

    L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

    Rv. 673673-01Rassegna di gennaio 2025, p. 109 ↗Art. 2104 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 33 Legge 104 · Art. 2 statuto dei lavoratori e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2066/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Procedimento disciplinare - Art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27.4.2015 - Difese del lavoratore - Rispetto del termine di cinque giorni - Ricezione da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Inoltro - Sufficienza - Ragioni.

    In tema di procedimento disciplinare, l'art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni, va interpretato in maniera conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.

    Rv. 673742-01Rassegna di gennaio 2025, p. 109 ↗Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2101/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 673671-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108 ↗Art. 2120 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1864/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia del T.F.R. - Requisiti - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Accertamento giudiziale del credito - Necessità - Società cancellata dal registro delle imprese - Accertamento nei confronti dei soci - Riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.

    L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.

    Rv. 673667-01Rassegna di gennaio 2025, p. 107 ↗Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2945 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1866/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo

    Le disposizioni limitative della contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2020, e successivi provvedimenti di proroga, riguardano solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico ex art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, non si applicano ai rapporti di lavoro con il Comune di Palermo costituti con contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base delle menzionate disposizioni limitative, aveva negato a un dipendente del Comune di Palermo gli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per le imprese edili e dal contratto integrativo provinciale, pacificamente applicati al suo rapporto di lavoro in forza del citato d.l. n. 96 del 1986).

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 673668-01Rassegna di gennaio 2025, p. 106 ↗Art. 1 Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendentiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1881/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Sospensione del rapporto

    In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 673670-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108 ↗Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1818/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 673665-01Rassegna di gennaio 2025, p. 105 ↗Art. 21 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1227/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Abuso - Verifica - Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza - Dati quantitativi - Insufficienza - Necessità di una valutazione complessiva - Conseguenze.

    In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

    Rv. 673569-01Rassegna di gennaio 2025, p. 102 ↗Art. 33 Legge 104 · Art. 1375 c.c. · Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1229/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione

    Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.

    Rv. 673570-01Rassegna di gennaio 2025, p. 101 ↗Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 604/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di intervento del Consiglio di disciplina - Licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro - Nullità per violazione di norma imperativa - Conseguenze - Sentenza della Corte cost. n. 22 del 2024 - Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore alla reintegrazione - Sussistenza.

    Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

    Rv. 673565-01Rassegna di gennaio 2025, p. 98 ↗Art. 2 tutele crescentiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 605/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie

    Persona in condizione di handicap - Richiesta di accomodamenti ragionevoli - Diritto alla partecipazione al procedimento - Obbligo datoriale di individuazione - Sussistenza - Rifiuto - Conseguenze - Domanda giudiziale di condanna del datore all'adozione delle misure necessarie - Effetti - Individuazione ad opera del giudice del merito - Fattispecie.

    La richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporne l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "smart working" durante la pandemia da Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità).

    Rv. 673386-01Rassegna di gennaio 2025, p. 98 ↗Art. 3 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori))Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 276/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

    Rv. 673385-01Rassegna di gennaio 2025, p. 96 ↗Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia