Art. 21 cost.

[1]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[2]La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[3]Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

[4]In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

[5]La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

[6]Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 21 cost., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22997/2026

    10 luglio 2026
    • Stampa

    In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato il ricorrente, direttore di testata giornalistica, per aver apostrofato il vice direttore di altro quotidiano come creatore di "fake news", all'interno di un monologo pronunciato davanti a diverse centinaia di spettatori e poi diffuso su "youtube", tacendo circostanze che avrebbero fatto pienamente comprendere il senso dell'avvertimento, diffuso dal giornalista danneggiato, circa una imminente procedura d'infrazione a carico dello Stato italiano).

    Art. 21 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 51 c.p.

    Rassegna di luglio 2026, p. 40

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9997/2026

    17 aprile 2026
    • Stampa

    In tema di divulgazione della notizia, il mezzo televisivo si differenzia da quello della carta stampata per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, esplicando un maggiore impatto sul pubblico, in quanto idoneo ad incidere con immediatezza sulla sfera privata dei telespettatori e dotato di una peculiare forza di suggestione, tale da indurre la generalità dei destinatari a ritenere acriticamente vero quanto comunicato e a fissare la notizia nella memoria così come data, senza possibilità di immediata riflessione critica; ne consegue che, nell'esercizio del diritto di critica mediante tale mezzo, è richiesto al giornalista un più elevato grado di prudenza e di responsabilità nella trasmissione di notizie, specie quando queste incidano sui diritti e sulla reputazione dei terzi.

    Art. 21 cost. · Art. 2 cost. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5060/2026

    6 marzo 2026
    • Stampa

    Nel cd. giornalismo d'inchiesta - che rappresenta una tipologia di informazione connotata dall'autonoma ricerca e acquisizione della notizia da parte del giornalista -, ai fini dell'integrazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica deve farsi una diversa e meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e della continenza espositiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'avvenuta divulgazione, nell'ambito di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, del nominativo della società proprietaria del terreno del quale l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione alla ricerca del corpo di una persona scomparsa quindici anni prima, aveva ritenuto non integrato il requisito della continenza formale senza effettuare un'adeguata valutazione della rilevanza dell'informazione, dall'angolo visuale dei rapporti intercorsi tra tale società e il soggetto sospettato dell'omicidio della persona suddetta).

    Art. 21 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 195 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2844/2026

    9 febbraio 2026

    L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).

    Art. 21 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 39 cost. · Art. 18 cost.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 94 ↗

Tutte le 479 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 42/2026

    Parametro
    27 marzo 2026

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/2025

    Parametro
    15 aprile 2025

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore…

    Art. 4-bis Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 13 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/2024

    Parametro
    16 luglio 2024

    1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cat…

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (22)

Se ne mostrano 10 su 22, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art21