Corte di cassazione · Massimario

Igiene e sanità pubblica

Voce 097 della classificazione del Massimario

56 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 21 luglio 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Servizio sanitario nazionale48 massime
  • Sanità dell'ambiente3 massime
  • Malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene)2 massime
  • Professioni ed arti sanitarie2 massime
  • Assistenza sanitaria1 massima
  • Attività soggette a vigilanza sanitaria1 massima

Massime della Corte di cassazione

56 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23724/2026

    Sanità dell'ambiente › Igiene del suolo e dell'abitato

    In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 679102-01Rassegna di luglio 2026, p. 51Art. 192 t.u.a. · Art. 255 t.u.a. · Art. 2051 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23392/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente

    Trattamento economico corrisposto dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) agli esperti presso l'EMA (European Medicines Agency) - Limite di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. con l. n. 214 del 2011 - Configurabilità - Fondamento.

    Il limite ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche, previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, si applica anche ai compensi erogati dall'Agenzia italiana del farmaco agli esperti per la loro partecipazione al comitato dell'EMA (European Medicines Agency), posto che, avendo l'Italia optato per la stipula di contratti diretti fra l'Agenzia Europea e l'AIFA, quale datore di lavoro - come consentito dall'art. 62, par. 3, del Regolamento (CE) n. 726 del 2004 -, le relative somme, pur provenendo dalla prima, affluiscono al bilancio dell'ente italiano, venendo poi corrisposte all'interessato, nei limiti stabiliti in virtù di apposito incarico professionale, sicché costituiscono emolumenti a carico delle finanze pubbliche, ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 10, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., con l. n. 326 del 2003.

    Rv. 679585-01Rassegna di luglio 2026, p. 108Art. 23-ter Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 48 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22969/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

    Prestazioni sociosanitarie - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione - Esclusione - Fondamento.

    Le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nella specie, la Regione Calabria), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento.

    Rv. 679388-01Rassegna di luglio 2026, p. 39Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22716/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente

    Indennità di posizione della dirigenza sanitaria - Art. 91 c.c.n.l. area sanità del 24 luglio 2019 - Contenuto - Interpretazione - Bilanciamento dell’aumento della parte fissa con la corrispondente riduzione della parte variabile - Fondamento.

    In tema di indennità di posizione della dirigenza sanitaria, l'art. 91 del c.c.n.l. area sanità del 24 luglio 2019 - nella parte in cui prevede che, al fine di assicurare la copertura dell'aumento dei valori annui delle retribuzioni di posizione, posto a carico del Fondo di cui all'art. 94 del medesimo c.c.n.l., detti incrementi nella componente fissa sono finanziati mediante una corrispondente riduzione della componente variabile, fermo restando "il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere" - è norma di copertura finanziaria che non ha inteso annullare interamente la parte variabile precedentemente percepita, ma solo ridurla, operando un nuovo bilanciamento del peso delle due componenti, in relazione al quale il mantenimento del valore individuale complessivo della retribuzione di posizione in godimento, costituisce un limite non valicabile dalle successive disposizioni pattizie.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 679575-01Rassegna di luglio 2026, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20934/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente › A rapporto convenzionale

    Medici convenzionati - Retribuzione - Attività di vestizione e svestizione - Esclusione - Fondamento.

    Ai medici convenzionati non è estensibile la disciplina, dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, relativa al diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per l'attività di vestizione e svestizione degli indumenti di servizio (cd. tempo tuta), trattandosi di istituto che presuppone la eterodirezione ed è, dunque, incompatibile con la natura libero- professionale e parasubordinata del rapporto convenzionale che li lega al sistema sanitario nazionale.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 679562-01Rassegna di giugno 2026, p. 209Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 8 Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20534/2026

    Servizio sanitario nazionale

    In tema di riforma sanitaria, il vincolo di destinazione originariamente previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), della l. n. 833 del 1978 e dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - ratione temporis applicabile - riguardava tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri disciolti e trasferiti ope legis ai comuni, compresi i beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, in quanto anch'essi funzionali al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale.

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 678986-01Rassegna di giugno 2026, p. 95Art. 65 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 66 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 5 Riordino della disciplina in materia sanitariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20062/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente

    Dirigenza medica - Opzione per l'esercizio di attività professionale "extramoenia" - Revoca - Rientro nel regime di esclusività - Conseguenze - Retribuzione di posizione spettante fino al conferimento di nuovo incarico - Retribuzione in godimento al momento del rientro e non quella del regime di esclusività - Sussistenza.

    In tema di dirigenza medica pubblica, la retribuzione di posizione spettante al dirigente che revoca l'opzione, precedentemente esercitata, per l'esercizio di attività extramoenia, con conseguente rientro nel regime di esclusività, va determinata sulla base dell'incarico successivamente conferitogli e, qualora egli, in conseguenza dell'opzione originaria per il rapporto di lavoro non esclusivo, sia rimasto sprovvisto di incarico, detta retribuzione, nelle more del conferimento di uno nuovo, rimane determinata, ex art. 48, comma 2, del c.c.n.l dell'8 giugno 2000, nella retribuzione "in godimento" all'atto del rientro, da individuarsi in quella dal medesimo goduta durante il periodo in cui era a rapporto di lavoro non esclusivo, e non in quella in vigenza di regime di esclusività al quale è transitato.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 679372-01Rassegna di giugno 2026, p. 205Art. 15-quater Riordino della disciplina in materia sanitariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19138/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

    Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. - Azione della struttura sanitaria accreditata - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto - Presupposti - Fattispecie.

    La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993 - non vi sia una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente preposto al pagamento delle annualità dedotte in giudizio. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigetto il ricorso dell'istituto di cura, affermando che la l'art. 38 della l.r. Abruzzo n. 146 del 1996, come modificato dalla successiva l.r. Abruzzo n. 15 del 2004, indica espressamente la FIRA s.p.a. quale soggetto che deve provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti alle strutture accreditate che hanno stipulato i contratti con le ASL).

    Rv. 679258-01Rassegna di giugno 2026, p. 39Art. 8-quinquies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1372 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16962/2026

    Sanità dell'ambiente › Igiene del suolo e dell'abitato

    Conferimento in discarica di rifiuti urbani - Tariffa ai cancelli - Benefit ambientale - Ecotassa - Differenze.

    In tema di conferimento di rifiuti urbani in discarica, deve distinguersi tra 1) la tariffa "ai cancelli", a carico dei soggetti che conferiscono i rifiuti, calcolata dalla regione, tenendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributo speciale di deposito in discarica, da pagare in favore della regione; 3) il benefit ambientale (o oneri di compensazione ambientale), a carico dei soggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale della tariffa "ai cancelli", in favore dei comuni che ospitano gli impianti di smaltimento dei rifiuti.

    Rv. 678507-01Rassegna di maggio 2026, p. 62 ↗Art. 238 t.u.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16891/2026

    Professioni ed arti sanitarie › Professioni sanitarie › Farmacista

    Farmacia - Impresa familiare - Indennità di avviamento ex art. 110 r.d. n. 1265 del 1934 - Parametro - Redditi dei singoli componenti - Sussistenza - Deducibilità fiscale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    Nel caso di farmacia condotta in forma di impresa familiare, il reddito imponibile di quest'ultima, cui va parametrata, ex art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, l'indennità di avviamento che il nuovo titolare deve corrispondere a quello precedente, è dato dalla somma degli utili spettanti a ciascun componente, e, dunque, dal coacervo degli utili dell'impresa considerata, senza alcuna deduzione riferita all'apporto del lavoro del singolo, in quanto, sebbene l'imprenditore sia unico, i componenti sono parte della gestione e tutti ottengono quell'utile anche lavorando nell'impresa.

    Rv. 679074-01Rassegna di maggio 2026, p. 182 ↗Art. 230-bis c.c. · Art. 110 Testo unico sanitarie · Art. 5 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 248/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 8-quinquies Riordino della disciplina in materia sanitaria

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'articolo 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 giugno…

  • Ordinanza n. 343/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28…

  • Ordinanza n. 72/2003Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 5 Riordino della disciplina in materia sanitaria

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), nel testo risultante dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'art. 5 del…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 98/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 5 Riordino della disciplina in materia sanitaria

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria…

  • Sentenza n. 416/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 6 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 656/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento agli artt. 5, 39, 98 e 128 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia