Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' ((, di nazionalita')) e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

  • a)accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
  • b)occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento ((, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento));
  • c)accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
  • d)affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
  • d-bis)accesso all'alloggio;
  • d-ter)accesso a vantaggi sociali e fiscali;
  • d-quater)assistenza fornita dagli uffici di collocamento; La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
  • a)condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
  • b)sicurezza e protezione sociale;
  • c)sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
  • d)stato civile e prestazioni che ne derivano;
  • e)forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' ((, alla nazionalita')) o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101. Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
  • a)la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
  • b)la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
  • c)la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23823/2026

    22 luglio 2026

    Il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile non è, di per sé, incompatibile con la direttiva 2000/78/CE, atteso che questa non prescrive necessariamente il mantenimento dell'occupazione di un individuo non più capace e non più disponibile ad effettuare le funzioni essenziali al lavoro, ma impone l'obbligo per il datore di adottare accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa, ossia misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilità ai fini della conservazione del posto di lavoro, in un'ottica di perseguimento di una finalità legittima di politica sociale e di occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inerzia della lavoratrice, aveva ritenuto appropriate le misure adottate dal datore di lavoro quali: la tolleranza di ulteriori 60 giorni di assenza prima del licenziamento; l'avviso alla lavoratrice disabile, in prossimità del superamento del periodo di comporto, della possibilità di chiedere un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi; la concessione della fruizione anticipata di ferie non ancora maturate e di ferie nel giorno di venerdì, così da evitare il computo del sabato e della domenica; il riconoscimento di permessi utili a interrompere il periodo di comporto ed una maggiore flessibilità di orario; infine, il trasferimento presso ufficio idoneo a garantire un ambiente di lavoro più sereno).

    Art. 3 · Art. 3 Legge 104 · Art. 5-bis Legge 104

    Rassegna di luglio 2026, p. 112

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21716/2026

    25 giugno 2026

    In tema di licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, la previsione di un periodo di conservazione del posto di lavoro astrattamente ampio ma riferito a tutti i lavoratori non è idonea ad escludere il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che - essendo indirizzata ad una platea indifferenziata di lavoratori e fondata su presupposti oggettivi di durata o reiterazione della malattia e non su una valutazione individualizzata della disabilità - non assorbe l'obbligo di accomodamento ragionevole, il quale postula - in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del'11 settembre 2025, in causa C-5/24 - una condotta attiva del datore di lavoro volta alla valutazione individualizzata della disabilità ed alla personalizzazione delle misure organizzative idonee a consentire alla persona disabile, in funzione della situazione concreta, di mantenere, ove possibile e senza oneri sproporzionati, una partecipazione effettiva alla vita lavorativa.

    Art. 3 · Art. 2110 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 211

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9104/2026

    10 aprile 2026

    Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver, ai sensi dell'art. 5 della dir. 2000/78/CE - per come estensivamente interpretato dalla CGUE con sentenza dell'11 settembre 2025, in causa C-38/24 - la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli che consentano al lavoratore di fornire al figlio affetto da disabilità l'assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono, nonché il comportamento del medesimo datore di lavoro che equipari la posizione di lavoratori con specificità diverse, o che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato, ometta di assumere provvedimenti in ordine alla richiesta di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori, ovvero adotti, per un periodo di tempo irragionevolmente lungo, provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.

    Art. 3 · Art. 2 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori))

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 314 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8211/2026

    2 aprile 2026

    Il datore di lavoro che intende adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità - cui corrisponde, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24, un onere di collaborazione a carico del lavoratore il quale deve mettere in grado il datore di conoscere il motivo della sua assenza prolungata - al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il colpevole inadempimento all'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" da parte del datore di lavoro, essendo irrilevante la sua formale ignoranza dello stato di disabilità della lavoratrice licenziata, stante la sua conoscibilità sia in base alla documentazione medica allegata sia avviando gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie per ottenere maggiori e più precise informazioni).

    Art. 3 · Art. 41 t.u.s.l. · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 309 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216~art3 · fonte del testo