Art. 158 c.p.c. — Nullità derivante dalla costituzione del giudice

La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 158 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11220/2026

    27 aprile 2026

    La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

    Art. 158 c.p.c. · Art. 52 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 102 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34901/2025

    30 dicembre 2025

    Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

    Art. 158 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33766/2025

    23 dicembre 2025
    • Pubblico ministero in materia civile

    Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

    Art. 158 c.p.c. · Art. 70 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 397 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24267/2025

    31 agosto 2025

    Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

    Art. 158 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 378 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 179 ↗

Tutte le 54 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 376/2007

    Parametro
    9 novembre 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Lu…

    Art. 350 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 203 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art158 · fonte del testo