Art. 121 c.p.c. — Libertà di forme

[1]Chiarezza e sinteticita' degli atti. 171 173

[2]Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 121 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22700/2026

    5 luglio 2026

    La violazione del principio di sinteticità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'eccessiva e sovrabbondante illustrazione d'informazioni su fatti processuali e sostanziali, irrilevanti ai fini della decisione, preclude un'idonea focalizzazione delle questioni dirimenti, che è invece dovere della parte adeguatamente puntualizzare, rendendo l'atto non più conforme al requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione di centotre pagine, in cui i motivi erano costruiti con un inestricabile groviglio di stralci di provvedimenti e di atti di parte, parafrasi, osservazioni e commenti, anche a margine della pagina e con domande retoriche, tali da rendere pressoché incomprensibile la vicenda processuale e le censure svolte, tra quelle indifferenziatamente ipotizzate).

    Art. 121 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 75

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 121 c.p.c. · Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 281 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8309/2026

    3 aprile 2026

    È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

    Art. 121 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 802/2026

    14 gennaio 2026

    La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

    Art. 121 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 366 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 22 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art121 · fonte del testo