Art. 282 c.p.c. — Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti. 67 72167

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

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Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 43, comma 3) che "In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti".

Testo vigente dal 30 giugno 2022

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 282 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21880/2026

    26 giugno 2026

    In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

    Art. 282 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 179

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18251/2026

    6 giugno 2026

    In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percepite segua "de iure" al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di giustificazione.

    Art. 282 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 131

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 7617/2026

    30 marzo 2026

    In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.

    Art. 282 c.p.c. · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 69 Disposizioni sul processo tributario · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 365 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2919/2026

    10 febbraio 2026

    In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).

    Art. 282 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 612 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 49 ↗

Tutte le 30 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 232/2004

    Questione infondata
    16 luglio 2004

    Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

    Art. 282 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    La concessione della esecutività provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarità non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto è razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilità di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 277 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art282 · fonte del testo