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Miscellanea
Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385
- Aggiornato al
- 7 maggio 1948
- Articoli
- 44
- Art. 1Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana…
- Art. 2I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano…
- Art. 3Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili…
- Art. 4I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure e…
- Art. 5Il Governo della Repubblica. Argentina, si impegna a vendere ed il Governo della…
- Art. 6I prodotti indicati nell'articolo 5, per le quantita' che in esso si stabiliscono…
- Art. 7I prodotti indicati nell'articolo 5 saranno consegnati in quote trimestrali che si…
- Art. 8L'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio" fatturera' all'Italia i prodotti che…
- Art. 9Nel caso in cui l'Italia, durante i termini prestabiliti, trovasse altre fonti di…
- Art. 10Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si…
- Art. 11Il Governo italiano promuovera' e facilitera' nella misura delle necessita' del suo…
- Art. 12Le esportazioni di prodotti o merci argentine nella Repubblica italiana, del pari che le…
- Art. 13Il Governo italiano accorda alla Repubblica Argentina ogni genere di facilitazioni…
- Art. 14Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si…
- Art. 15Ai fini stabiliti negli articoli 13 e 14, l'"Instituto Argentino de promocion del…
- Art. 16Tutti i prodotti o merci italiani che acquisti la, Repubblica Argentina, siano o no…
- Art. 17Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiani, del pari che le…
- Art. 18A partire dalla data di entrata, in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di…
- Art. 19Il Governo della Repubblica Argentina, a mezzo dell'"Instituto Argentino de Promocion del…
- Art. 20Il credito a cui si riferisce l'articolo 19), si concede per un termine di tre anni, a…
- Art. 21Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l'art. 19 pagheranno…
- Art. 22Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l'art. 20, il Governo…
- Art. 23L'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio", a mezzo del "Banco Central de la…
- Art. 24L'importo del credito stabilito nell'art. 19 ed i fondi che il Governo italiano ottenga…
- Art. 25Si aprira' presso il "Banco Central de la Repubblica Argentina" nella sua veste di Agente…
- Art. 26Il "Banco Central della Repubblica Argentina" aprira' un conto in pesos argentini…
- Art. 27Le disposizioni del presente capitolo si applicheranno del pari alla liquidazione delle…
- Art. 28Le Alte parti contraenti sono d'accordo di: a) vigilare a che i trasferimenti di fondi…
- Art. 29I pagamenti correnti, previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, comprendono…
- Art. 30Il "Banco Central de la Repubblica Argentina", in rappresentanza del Governo argentino e…
- Art. 31Le navi di ciascuna delle Alte parti contraenti godranno nell'altra del trattamento piu'…
- Art. 32I Governi contraenti si impegnano, durante la validita' del presente Accordo, ad adottare…
- Art. 33Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle…
- Art. 34I Governi contraenti si impegnano a promuovere le comunicazioni aeree commerciali tra i…
- Art. 35Il Governo argentino si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie argentine…
- Art. 36Il Governo argentino e il Governo italiano studieranno i mezzi tecnici che, di comune…
- Art. 37I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure…
- Art. 38Le norme applicabili al movimento migratorio della Repubblica italiana verso la…
- Art. 39Il Governo argentino ed il Governo italiano, desiderando l'apporto dell'emigrazione…
- Art. 40Il Governo italiano s'impegna a considerare con la migliore disposizione qualunque…
- Art. 41Il Governo argentino adottera' le misure destinate a coordinare gli interessi comuni dei…
- Art. 42Ognuna delle Alte parti contraenti potra' chiedere la effettuazione di negoziati per…
- Art. 43Rimangono in vigore le disposizioni contenute negli accordi vigenti tra, la Repubblica…
- Art. 44Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di…
