I Governi contraenti si impegnano a promuovere le comunicazioni aeree commerciali tra i paesi e a tale effetto concederanno, in regime di reciprocita' le facilitazioni e le autorizzazioni necessarie tanto per cio' che concerne i diritti di sorvolo, atterraggio e utilizzazione dei servizi e installazioni dei loro aeroporti, conti per il traffico di passeggeri, corrispondenza e merci a aerotrasportati da un paese all'altro. A tale fine, si studieranno al piu' presto possibile i termini di un accordo con il quale, nello spirito della presente dichiarazione, si determinano le modalita' della sua esecuzione, secondo le disposizioni delle rispettive legislazioni e degli accordi internazionali esistenti in questa materia.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art34 · fonte del testo