Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo italiano concedera' facilitazioni alla Repubblica Argentina perche' possa acquistare nella misura delle sue necessita', durante gli anni 1947 a 1951 compresi, altri prodotti naturali o manufatturati italiani (diversi da quelli specificati nell'articolo 13 o maggiori quantita' dei prodotti che nello stesso articolo si indicano. Il Governo italiano si impegna a studiare con la migliore disposizione qualsiasi richiesta che riceva dal Governo argentino per l'apporto di procedimenti, patenti, macchinari e tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che possano stabilirvisi nel futuro.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
