Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo italiano concedera' facilitazioni alla Repubblica Argentina perche' possa acquistare nella misura delle sue necessita', durante gli anni 1947 a 1951 compresi, altri prodotti naturali o manufatturati italiani (diversi da quelli specificati nell'articolo 13 o maggiori quantita' dei prodotti che nello stesso articolo si indicano. Il Governo italiano si impegna a studiare con la migliore disposizione qualsiasi richiesta che riceva dal Governo argentino per l'apporto di procedimenti, patenti, macchinari e tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che possano stabilirvisi nel futuro.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art14 · fonte del testo