[1]Il Governo della Repubblica. Argentina, si impegna a vendere ed il Governo della Repubblica italiana s'impegna a comprare, durante gli anni dal 1947 al 1951 compresi, le quantita' minime annuali dei prodotti che di seguito si indicano, sempreche' in ciascuno degli anni suddetti i saldi esportabili non siano inferiori alle cifre che si specificano: TABELLA

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Nel caso in cui in uno qualsiasi degli anni su menzionati il saldo esportabile degli anzidetti prodotti fosse inferiore alle cifre indicate, il Governo argentino si impegna a vendere ed il Governo italiano si impegna a comprare, almeno, le quantita' che rappresentano le percentuali che di seguito si indicano sopra il saldo esportabile del rispettivo anno:

[4]PRODOTTO

[5]Percentuale

[6]1948-81

[7]Il Governo italiano comprera' inoltre e il Governo argentino gli vendera', durante ciascuno dei suddetti cinque anni, panelli oleosi di lino, di girasole e di arachidi per una quantita' equivalente al triplo del volume dell'olio del seme rispettivo che il Governo italiano acquisti effettivamente in Argentina in conformita' a quanto stabilito nel presente articolo.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art5 · fonte del testo