I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che si effettuino tra i due paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che scambievolmente si formulino per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art2 · fonte del testo