I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che si effettuino tra i due paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che scambievolmente si formulino per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
