I Governi contraenti si impegnano, durante la validita' del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinche' il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si ef fettui preferibilmente su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parita' di tonnellaggio. L'applicazione di queste disposizioni non potra' comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
