Ai fini stabiliti negli articoli 13 e 14, l'"Instituto Argentino de promocion del Intercambio", notifichera' periodicamente alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, i contratti di acquisto di prodotti o merci italiane che per suo mezzo si fossero stipulati con organismi o ditte stabilite in Italia.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
