Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l'art. 20, il Governo italiano provvedera' a liquidare integralmente il saldo di cui sia debitore in una delle seguenti forme, a sua opzione:

  • a)con pesos argentini provenienti dal conto "Accordo", a cui si riferisce l'art. 26 o prodotti dal collocamento sulla piazza di Buenos Aires di un prestito ammortizzabile in un termine non superiore a 25 anni in cui sara' computato il termine trascorso dalla data in cui entri in vigore il presente Accordo, o
  • b)con titoli o valori, o beni di altra natura, di proprieta' del Governo italiano, accettabili dal Governo argentino. Il Governo italiano potra', in qualsiasi momento, ammortizzare totalmente o parzialmente le somme utilizzate con imputazione al credito, pero' questi ammortamenti non potranno essere inferiori a 3.500.000 pesos argentini ciascuno.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art22 · fonte del testo