Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l'art. 20, il Governo italiano provvedera' a liquidare integralmente il saldo di cui sia debitore in una delle seguenti forme, a sua opzione:
- a)con pesos argentini provenienti dal conto "Accordo", a cui si riferisce l'art. 26 o prodotti dal collocamento sulla piazza di Buenos Aires di un prestito ammortizzabile in un termine non superiore a 25 anni in cui sara' computato il termine trascorso dalla data in cui entri in vigore il presente Accordo, o
- b)con titoli o valori, o beni di altra natura, di proprieta' del Governo italiano, accettabili dal Governo argentino. Il Governo italiano potra', in qualsiasi momento, ammortizzare totalmente o parzialmente le somme utilizzate con imputazione al credito, pero' questi ammortamenti non potranno essere inferiori a 3.500.000 pesos argentini ciascuno.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
