L'importo del credito stabilito nell'art. 19 ed i fondi che il Governo italiano ottenga mediante il collocamento del Prestito a cui si riferisce l'art. 23, potranno essere utilizzati soltanto per acquistare prodotti argentini destinati ad essere esportati e consumati in Italia secondo le disposizioni di carattere generale vigenti nella Repubblica Argentina alla data in cui si effettuino le esportazioni. Cio' nonostante, il Governo italiano, in caso necessario, potra' disporre, con imputazione a detti fondi, di un importo totale massimo di 50 milioni di pesos argentini per pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l'art. 19 e per effettuare altri pagamenti giustificati del Governo d'Italia nella Repubblica Argentina.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
