I prodotti indicati nell'articolo 5, per le quantita' che in esso si stabiliscono, saranno acquistati direttamente dal Governo italiano o, se questi lo desideri, a mezzo di organismi ed enti pubblici o di ditte importatrici stabilite nella Repubblica italiana, presso o con intervento dell'"Instituto Argentino de Promocion del intercambio", salvo che questo organismo preferisca che siano acquistati presso altra istituzione o ditte esportatrici stabilite nella Repubblica Argentina. Questa disposizione sara del pari applicabile a tutti gli acquisti di prodotti argentini che l'Italia effettui con i fondi provenienti dal credito in conto corrente e dalla negoziazione del prestito cui si riferisce il Capitolo IV. del presente accordo.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
