[1]Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte parti contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sara' effettuato nella cittadi Roma al piu' presto possibile. Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nel capitolo IV, art. 30, il presente Accordo entrera' in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua, firma e rimarra' in vigore fino ai 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nel testo dello stesso. In fede di che i suddetti Plenipotenziari firmano due esemplari dello stesso tenore nelle lingue castigliana e italiana, ugualmente validi, nella cittadi Buenos Aires, addi' tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.

[2]Per l'Italia Per l'Argentina G. ARPESANI FIDEL L. ANADON MIGUEL MIRANDA ORLANDO MAROGLIO

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art44 · fonte del testo