Il "Banco Central de la Repubblica Argentina", in rappresentanza del Governo argentino e l'Ufficio italiano dei cambi, in rappresentanza del Governo italiano, stabiliranno i dettagli tecnici necessari circa la tenuta dei conti indicati negli articoli 25 e 26, il metodo per calcolare e percepire il margine di cambio e tutto cio' che si riferisce alle condizioni in cui saranno stipulate le operazioni tra i due paesi. Le disposizioni del presente capitolo cominceranno ad aver effetto in base a quanto stabilito nell'art. 44, tuttavia mai prima che il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi abbiano dato attuazione a quanto disposto nel paragrafo precedente. Ambedue gli Istituti non saranno tenuti responsabili degli inconvenienti che potessero essere occasionati dalla normale applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art30 · fonte del testo