Il Governo italiano s'impegna a considerare con la migliore disposizione qualunque richiesta che gli pervenga dal Governo argentino in rapporto all'emigrazione di operai italiani e adottera', in tal caso, di comune accordo con quest'ultimo, le disposizioni opportune perche' detti operai seguano corsi di specializzazione che li rendano particolarmente idonei alle esigenze del loro futuro lavoro in territorio argentino.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art40 · fonte del testo