Il Governo italiano s'impegna a considerare con la migliore disposizione qualunque richiesta che gli pervenga dal Governo argentino in rapporto all'emigrazione di operai italiani e adottera', in tal caso, di comune accordo con quest'ultimo, le disposizioni opportune perche' detti operai seguano corsi di specializzazione che li rendano particolarmente idonei alle esigenze del loro futuro lavoro in territorio argentino.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
