I pagamenti correnti, previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, comprendono specialmente: pagamenti ufficiali; i pagamenti commerciali, comprese le spese accessorie; gli stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi e spese di conservazione; le rimesse di aiuto familiare; le rendite, interessi e benefici; le spese di esercizio, ammortamenti contrattuali; i diritti e spese per brevetti e licenze, diritti di autore; le imposte, tasse e accessori; i pagamenti di assicurazione, riassicurazioni (premi di indennita); e qualsiasi altro pagamento giustificato e corrente che sia ammesso di comune accordo tra il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
