[1]Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo argentino concedera' facilitazioni alla Repubblica italiana, affinche' possa acquistare nella misura delle sue necessita' ed ai prezzi che in ogni singolo caso si stabiliscano, durante gli anni dal 3947 ai 1951 compresi, altri prodotti argentini da quelli specificati all'articolo 5, e specialmente i seguenti:

[2]Uova Burro Carni conservare Pollame congelato Avena. Crusca e cruschello Lane - Stracci di lana e di cotone Sevo industriale Olio di legno di Cina (tung) Pelli crude secche bovine Sevo industriale Pelli salate fresche bovirle Pelli crude secche caprine Caseina, Acido stearico. Budello salate Corna ossa Unghie Prodotti opoterapici Organi di animali per prodotti opoterapici.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art10 · fonte del testo